DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1976, n. 691 - Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione

Coming into Force09 Ottobre 1976
Published date09 Ottobre 1976
Enactment Date08 Ottobre 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/10/09/076U0691/CONSOLIDATED/19880314
Official Gazette PublicationGU n.270 del 09-10-1976
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 356;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249, concernente misure urgenti in materia tributaria;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la grazia e giustizia; Decreta: Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 29.136 a L. 41.212 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, per il prodotto denominato "jet fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 2.913,60 a L. 4.121,20 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili dalla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata con l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, e' diminuita da L. 5.976 a L. 3.000 al quintale.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), e dalla lettera F), punto 2), della predetta tabella B, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 350 a L. 700 al quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 24.064 a L. 35.126 per quintale.

I maggiori introiti derivanti dalla applicazione del presente articolo e dal successivo art. 4 sono riservati allo Stato.

Art 2.

Le variazioni di aliquote stabilite con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantita' superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerale per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantita' dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta eventualmente dovuta sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarita' della denunzia e della liquidazione dell'imposta versata o da rimborsare. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta e comunque per l'imposta da rimborsare, il rimborso viene effettuato, con l'osservanza delle modalita' da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate nel termine dei trenta giorni prescritto dal precedente secondo comma si applica l'interesse annuo del 12 per cento.

Art 3.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso art. 2.

Art 4.

L'imposta di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da L. 71,42 a L. 107,13 per metro cubo.

Art 5.

Il termine del 31 dicembre 1977 di cui al comma premesso all'art. 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, e' soppresso limitatamente alle disposizioni concernenti l'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione.

Art 6.

E' vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonche' di idrocarburi normal-paraffinici, normal-olefinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi.

I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono tenuti al pagamento di una imposta corrispondente a quella prevista per la benzina o per gli oli lubrificanti, applicata sul quantitativo dei prodotti indicati nel comma precedente impiegati come carburanti o lubrificanti, e sono puniti con la multa da L. 100.000 a L. 600.000, salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'art. 18 della legge 31 dicembre...

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