DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1953, n. 39 - Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche

Coming into Force25 Febbraio 1953
Published date10 Febbraio 1953
Enactment Date05 Febbraio 1953
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/02/10/053U0039/CONSOLIDATED/20160708
Official Gazette PublicationGU n.33 del 10-02-1953 - Suppl. Ordinario n. 330
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 della legge 9 febbraio 1952, n. 49, il quale delega il Governo della Repubblica a procedere entro un anno dalla sua entrata in vigore, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse automobilistiche e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una piu' precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati;

Ritenuto che la legge 9 febbraio 1952, n. 49, e' entrata in vigore il 13 febbraio 1952;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare appositamente costituita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico

E' approvato il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche che, firmato dal Ministro per le finanze, e' pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla

Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1953 Atti del Governo,

registro n. 75, foglio n. 19. - PALLA

Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

CAPO I DELL'APPLICAZIONE E DELLA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA
Art 1. - Oggetto della tassa

Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 5 (1° comma).

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 1.

La circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi, la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi sono soggette alle tasse stabilite dagli articoli seguenti e dalle annesse tariffe.

Art 1. - Oggetto della tassa

Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 5 (1° comma).

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 1.

La circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi . . . e' soggetta alle tasse stabilite dagli articoli seguenti e dalle annesse tariffe.

Art 2. - Determinazione della tassa

Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 6 (1° comma).

Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 2 (1° comma).

Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 4 e 10 (1° comma).

Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 2 (1° comma).

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, artt. 3, 4 e 8.

Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate:

  1. alla cilindrata determinata in cm3 per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri;

  2. alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalita' di cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi;

  3. al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;

  4. alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose;

  5. alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata.

La tassa e' stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore ausiliario e degli autoscafi.

Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione.

Art 2

Determinazione della tassa

Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 6 (1° comma).

Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 2 (1° comma).

Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 4 e 10 (1° comma).

Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 2 (1° comma).

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, artt. 3, 4 e 8.

Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate:

  1. alla cilindrata determinata in cm3 per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri;

  2. alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalita' di cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi;

  3. al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;

  4. alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose;

    d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;

  5. alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata.

    La tassa e' stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore ausiliario e degli autoscafi.

    Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione.

Art 2

Determinazione della tassa

Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 6 (1° comma).

Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, art. 2 (1° comma).

Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 4 e 10 (1° comma).

Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 2 (1° comma).

Legge 9 febbraio 1952, n. 49, artt. 3, 4 e 8.

Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate:

  1. alla cilindrata determinata in cm3 per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri;

  2. alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalita' di cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi;

  3. al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;

  4. alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate ...;

    d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo

    di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;

    d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici.

  5. alle persone trasportabili per gli autocarri...

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