IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 18 della legge 9 febbraio 1952, n. 49, il quale delega il Governo della Repubblica a procedere entro un anno dalla sua entrata in vigore, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse automobilistiche e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una piu' precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati;
Ritenuto che la legge 9 febbraio 1952, n. 49, e' entrata in vigore il 13 febbraio 1952;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare appositamente costituita;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico
E' approvato il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche che, firmato dal Ministro per le finanze, e' pubblicato in allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla
Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1953 Atti del Governo,
registro n. 75, foglio n. 19. - PALLA