LEGGE 24 luglio 1961, n. 729 - Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali

Coming into Force27 Agosto 1961
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date24 Luglio 1961
Published date12 Agosto 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/08/12/061U0729/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.200 del 12-08-1961
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La costruzione e l'esercizio delle autostrade che non siano gia' state concesse a norma della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono disciplinati dalla presente legge, ferme restando le facolta' dell'A.N.A.S. di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Non meno del 40 per cento del complesso degli stanziamenti relativi alla costruzione rispettivamente delle autostrade, delle strade di grande comunicazione e raccordi, di cui alla presente legge, deve essere destinato al Mezzogiorno d'Italia.

Art 2.

La costruzione e l'esercizio delle autostrade potranno concedersi ad enti pubblici o privati.

Gli enti pubblici o privati che richiedano la concessione di cui al precedente comma dovranno presentare all'A.N.A.S. insieme alla domanda di concessione, un progetto di massima per la costruzione dell'autostrada richiesta ed un documentato piano finanziario.

La concessione e accordata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S.; con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione. Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modificazioni della convenzione.

Agli Enti ai quali verra' accordata la concessione ai sensi del presente articolo potra' essere concesso dallo Stato, sulla base del piano finanziario presentato, un contributo annuale, per 30 anni, non superiore al 4 per cento del costo complessivo, delle opere.

Quando la concessione riguardi arterie autostradali di diretto collegamento con la rete stradale ed autostradale europea, il contributo dello Stato potra' essere anche superiore al 4 per cento fino al limite massimo del 4,50 per cento.

Per la corresponsione del contributo di cui ai commi precedenti sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

esercizio 1961-62........................... milioni 1.400 " 1962-63........................... " 3.200 " 1963-64........................... " 3.600 " 1964-65........................... " 1.700 " 1965-66........................... " 1.800 " 1966-67........................... " 1.000 " 1967-68........................... " 300 " 1968-69........................... " 300 "

1969-70........................... " 300

Gli stanziamenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente comma saranno inscritti nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade a decorrere dall'esercizio 1961-62 come appresso:

esercizio 1961-62........................... milioni 1.400 " 1962-63........................... " 4.600 " 1963-64........................... " 8.200 " 1964-65........................... " 9.900 " 1965-66........................... " 11.700 " 1966-67........................... " 12.700 " 1967-68........................... " 13.000 "

1968-69........................... " 13.300

dal 1969-70 al 1990-91........................... " 13.600 esercizio 1991-92........................... " 12.200 " 1992-93........................... " 9.000 " 1993-94........................... " 5.400 " 1994-95........................... " 3.700 " 1995-96........................... " 1.900 " 1996-97........................... " 900 " 1997-98........................... " 600 "

1998-99........................... " 300

Art 3.

Gli enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di 30 anni con l'Istituto di credito per le opere pubbliche, con le Casse di risparmio ed i loro Istituti finanziari, con le Sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario e degli Istituti di credito di diritto pubblico, con gli Enti o gli Istituti di assicurazione e di previdenza, i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.

Anche in deroga all'articolo 2410 del Codice civile il concessionario e' autorizzato ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. La emissione e' subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che puo' autorizzare la quotazione presso le Borse italiane delle obbligazioni stesse.

Gli Istituti di credito e le Banche di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni anzidette.

Qualora l'Ente concessionario sia un consorzio o una societa' per azioni di cui facciano parte Regioni, Province o Comuni, le Regioni, le Province e i Comuni stessi potranno garantire l'ammortamento delle obbligazioni emesse dal consorzio o dalla societa'. Gli impegni assunti dagli enti locali predetti potranno godere della garanzia sussidiaria dello stato fino alla misura massima del 50 per cento del costo complessivo delle opere.

Art 3.

((Gli Enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di trenta anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', con l'Istituto mobiliare italiano, con le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima categoria, ed i loro Istituti finanziari, con le sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario e degli Istituti di credito di diritto pubblico, con gli Enti e gli Istituti di assicurazione e di previdenza, i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.

Gli enti concessionari suddetti potranno altresi', previa,

autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli Enti di cui al precedente comma. Nei limiti di cui al successivo comma settimo, i conseguenti impegni assunti dagli enti concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Alle anzidette operazioni di finanziamento si applicano le disposizioni previste dal primo comma del successivo articolo 8 anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti

stessi. I concessionari, anche in deroga all'articolo 2410 del Codice civile, sono autorizzati ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. L'emissione e subordinata alla approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che puo' autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli Istituti di credito e le Banche di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 19963, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni sanitarie, ad assumere le obbligazioni stesse.

Qualora l'ente concessionario sia un Consorzio o una Societa' per azioni a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte Regioni, Province e Comuni, le Regioni, le Province e i Comuni stessi potranno garantire il pagamento del capitale e relativi interessi sui mutui contratti e delle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Societa'. Gli impegni assunti dagli Enti locali predetti per effetto della garanzia prestata per finanziamenti od emissioni obbligazionarie potranno godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un importo non superiore ai 50 per cento del costo complessivo delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2.

A richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti la suddetta garanzia dello Stato diverra' automaticamente operante dopo 60 giorni dalle singole scadenze rateali risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il concessionario debitore e gli Enti locali garanti non abbiano soddisfatto (anche se in misura parziale) gli impegni assunti. Per effetto dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro si surroghera' nei

diritti che questi avevano contro il debitore e gli Enti

fideiussori. I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18, n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225.

L'importo totale delle garanzie statali concedibili ai Censi del presente articolo non potra', in ogni caso, superare il 50 per cento del costo complessivo di cui al presente comma quarto.

Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., e' autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi ai rilascio delle garanzie dello State previste dal presente articolo.

Gli eventuali oneri derivanti dalla, garanzia predetta graveranno sull'apposito capitolo che all'uopo verra' trascritto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1964-65)).

Art 3.

Gli Enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge...

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