LEGGE 21 maggio 1955, n. 463 - Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche

Coming into Force09 Giugno 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/06/08/055U0463/CONSOLIDATED/20091214
Published date08 Giugno 1955
Enactment Date21 Maggio 1955
Official Gazette PublicationGU n.131 del 08-06-1955
TITOLO I Costruzione di autostrade e strade

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per la costruzione di autostrade a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Per la corresponsione dei contributi di cui ai successive art. 3 nel caso di concessione di costruzione ed esercizio di autostrade, nonche' per il raddoppio di autostrade, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1964-65.

In aggiunta agli stanziamenti previsti nel primo comma, e' assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali una somma non inferiore a lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1964-65 per lavori di miglioramento e per nuove costruzioni di strade statali nel Mezzogiorno con particolare riguardo alle zone che non realizzino programmi autostradali.

Le somme indicate nei precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1955-56 al 1964-65.

Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 100 miliardi per la costruzione di autostrade e di lire 20 miliardi per la costruzione delle strade statali e a ripartire il loro pagamento negli esercizi finanziari indicati ed entro i limiti delle somme per ciascuno di essi previste.

Almeno il 25 per cento delle spese autorizzate per le autostrade sara' destinato alla costruzione delle autostrade nel Mezzogiorno d'Italia.

Art 1.

Per la costruzione di autostrade a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Per la corresponsione dei contributi di cui ai successive art. 3 nel caso di concessione di costruzione ed esercizio di autostrade, nonche' per il raddoppio di autostrade, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1964-65.

In aggiunta agli stanziamenti previsti nel primo comma, e' assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali una somma non inferiore a lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1964-65 per lavori di miglioramento e per nuove costruzioni di strade statali nel Mezzogiorno con particolare riguardo alle zone che non realizzino programmi autostradali.

Le somme indicate nei precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1955-56 al 1964-65.

Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 100 miliardi per la costruzione di autostrade e di lire 20 miliardi per la costruzione delle strade statali e a ripartire il loro pagamento negli esercizi finanziari indicati ed entro i limiti delle somme per ciascuno di essi previste.

Almeno il 25 per cento delle spese autorizzate per le autostrade sara' destinato alla costruzione delle autostrade nel Mezzogiorno d'Italia.3

Art 2.

Le autostrade da costruirsi in base alla presente legge e l'ordine di precedenza della, costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i trasporti.

L'allegato grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade costituisce, nelle sue direttrici di grande massima, parte integrale della presente legge.

Il suddetto piano poliennale sara' attuato entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste dal precedente art. 1.

Art 3.

Nel caso di concessione di costruzione ed esercizio di autostrade, il concorso statale non puo' superare il 40 per cento del costo di costruzione riconosciuto ammissibile.

La durata della concessione non puo' superare gli anni trenta dall'apertura all'esercizio dell'autostrada.

A decorrere dal quinto anno di apertura al traffico dell'autostrada, sul gettito lordo del diritto di pedaggio eccedente il 10 per cento di quello tenuto a base del piano finanziario inserito nella convenzione con cui e' disciplinata la concessione, e' devoluta allo Stato una aliquota non inferiore alla percentuale di contributo concesso dallo Stato stesso. L'aliquota e' soggetta a revisione triennale.

Le domande per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada sono presentate all'A.N.A.S.

Nelle concessioni di cui ai presente articolo sono, a parita' di condizioni, preferiti gli enti di diritto pubblico od i loro consorzi o le societa' da essi costituite o nelle quali essi abbiano la maggioranza azionaria.

La concessione e' accordata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro; con lo stesso decreto viene approvata, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.

Art 4.

Nei modi e nei termini previsti dall'art. 2410 del Codice civile, il concessionario e' autorizzato ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione, per un ammontare non superiore alla differenza tra la spesa di costruzione ed il contributo statale. L'emissione e' subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale del credito e risparmio che puo' autorizzare la quotazione presso le Borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli Istituti di credito e le Banche di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati - anche in deroga alle disposizioni statutarie - ad assumere le obbligazioni anzidette.

Il concessionario puo' altresi' contrarre mutui con Istituti, Enti e Sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio o a lungo termine, o con Istituti, Enti e Societa' di previdenza e di assicurazione, con l'Istituto delle Casse di risparmio italiane e con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

Art 5.

Le convenzioni tra lo Stato ed i concessionari, gli atti ed i contratti riguardanti finanziamenti previsti dal precedente articolo, gli atti ed i contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fidejussioni prestate dagli Enti pubblici, sono assoggettati alla imposta fissa di registro ed ipotecaria.

Restano ferme le eventuali maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori.

Art 6.

Allo scopo di integrare, il fabbisogno finanziario per la costruzione a propria cura e spese di autostrade ai sensi dell'art. 1, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e' autorizzata dal 1955-56 al 1964-65, a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito ed Enti di diritto pubblico all'uopo autorizzati dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

Le operazioni di mutuo e gli atti ad esso inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, fatta salva la quota di abbonamento di cui all'art. 8...

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