LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59 - Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)

Coming into Force22 Marzo 1961
Published date07 Marzo 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/03/07/061U0059/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date07 Febbraio 1961
Official Gazette PublicationGU n.59 del 07-03-1961
TITOLO I DEFINIZIONE E COMPITI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, Amministrazione statale con ordinamento autonomo, cui presiede il Ministro per i lavori pubblici, assume la denominazione di "Azienda nazionale autonoma delle strade" (A.N.A.S.).

Art 2.

L'A.N.A.S. ha i seguenti compiti:

  1. gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

  2. realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

  3. costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente, sia in concessione;

  4. vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

  5. curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili e immobili destinati al servizio delle strade e autostrade statali;

  6. presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade medesime;

  7. formare e tenere aggiornato un elenco di tutte le strade, distinto a seconda che si tratti di autostrade, strade statali, provinciali e comunali e comunque di uso pubblico. A tal fine gli enti proprietari delle strade sono tenuti a dare notizia all'A.N.A.S. delle strade che vengono comprese negli elenchi tenuti dalle rispettive Amministrazioni;

  8. attendere e partecipare a studi, a rilevazioni statistiche ed a prove sperimentali nella materia attinente al campo della tecnica delle costruzioni stradali del traffico e della circolazione;

  9. pubblicare ogni anno una relazione di carattere tecnico-economico sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati dal regolamento, in essi compresi quelli relativi alla precedente lettera h).

All'A.N.A.S. sono inoltre attribuiti tutti i compiti attualmente disimpegnati dal Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le strade non statali di uso pubblico. L'A.N.A.S. ha anche il compito di coordinare e vigilare l'attuazione dei programmi disposti dal Ministro per i lavori pubblici relativi alla viabilita' non statale.

Con separato provvedimento legislativo si procedera' alla riorganizzazione degli uffici del Ministero dei lavori pubblici, che attualmente esplicano i compiti previsti dal precedente comma, e si stabiliranno le modalita' per il relativo trasferimento delle funzioni, ed eventualmente dei funzionari, per la gestione dei fondi e per l'esercizio, da parte dell'Azienda, dei compiti attualmente spettanti al Ministero suddetto, nonche' per l'espletamento dei relativi controlli.

Art 2.

((All'A.N.A.S. sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

  2. predisporre i programmi di sviluppo delle strade ed autostrade di cui alla precedente lettera a), e darvi attuazione mediante costruzione di nuove strade statali ed autostrade sia direttamente che in concessione, nonche' realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento del a rete delle strade, delle autostrade statali e della relativo segnaletica

  3. vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

  4. curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade ed autostrade statali;

  5. presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, adottare i provvedimenti ritenuti necessari a tal fine;

  6. formare e tenere aggiornato un elenco delle strade statali e delle autostrade.

  7. attendere e partecipare a studi, a rilevazioni statistiche ed a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione;

  8. pubblicare ogni anno una relazione di carattere tecnico economico sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati dal regolamento, in esso compresi quelli relativi alla precedente lettera g))).

Art 3.

Per la formazione dell'elenco delle strade statali, per la classificazione delle strade medesime o per la declassificazione di strade o tronchi di esse dalla categoria delle statali si applicano gli articoli 2, 3 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei percorsi di strade statali senza alterarne i caposaldi di tracciato, sono considerati appartenenti, a tutti gli effetti, alle strade statali. In tali casi, ai tratti del preesistente tracciato sostituiti dalla variante si applica l'articolo 6 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art 4.

I tratti di strade statali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti fanno parte della rete delle strade statali, giusta la lettera c) dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Nei suddetti tratti interni, regolarmente delimitati, l'A.N.A.S., oltre alla gestione e alla manutenzione del piano viabile potra' assumere, d'intesa, con i Comuni interessati, la gestione e la manutenzione dei marciapiedi e delle banchine rialzate.

Per i tratti interni indicati nel primo comma, l'indennita' prevista dal secondo comma dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, e' conservata limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti che non siano capoluoghi di Provincia. E' soppresso il contributo previsto dall'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per i Comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti.

Resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i tratti di strade statali indicati nei precedenti commi; gli adempimenti stessi, ove comportino lavori che investano la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della A.N.A.S. Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore dei Comuni, i quali sono tenuti, nei confronti dell'A.N.A.S., al ripristino dei tratti di strada interessati dalla esecuzione delle opere.

Art 5.

Sono autostrade le vie di comunicazione esclusivamente riservate al transito selezionato, di norma a pagamento, degli autoveicoli e dei motoveicoli, prive di attraversamenti a raso o comunque non custoditi, le quali siano riconosciute come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A.N.A.S. puo' essere concessa ad Enti pubblici o a privati, ai quali puo' essere anche concessa la gestione per un periodo di tempo da stabilirsi.

La concessione e' disposta mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro; con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, la convenzione che regola la concessione.

TITOLO II ORGANI DELL'A.N.A.S.
CAPO I Organi centrali
Art 6.

Il Ministro per i lavori pubblici e' Presidente, ed ha l'alta direzione e la responsabilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), che rappresenta a tutti gli effetti.

In caso di Impedimento, il Ministro e' sostituito dal Sottosegretario di Stato da lui delegato.

Sono organi centrali dell'Azienda:

il Consiglio di amministrazione;

il Comitato tecnico-amministrativo;

il direttore generale.

Art 7.

Il direttore generale coadiuva il Ministro nell'amministrazione dell'Azienda e sovraintende ai servizi ed agli Uffici centrali e periferici.

Spetta altresi' al direttore generale:

  1. approvare contratti ed autorizzare impegni di spesa concernenti sia la gestione aziendale sia la esecuzione di lavori in appalto o in economia diretta, quando per la preliminare prescritta...

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