DECRETO-LEGGE 18 marzo 1976, n. 46 - Misure urgenti in materia tributaria

Coming into Force18 Marzo 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/03/18/076U0046/CONSOLIDATED/20130628
Published date18 Marzo 1976
Enactment Date18 Marzo 1976
Official Gazette PublicationGU n.73 del 18-03-1976
Titolo I IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure urgenti in materia tributaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la difesa, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art 1.

E' istituita una imposta di consumo sul gas metano, puro o miscelato con altri gas, usato come carburante nell'autotrazione.

L'imposta e' stabilita nella misura di L. 71,42 per metro cubo di prodotto a temperatura di quindici gradi centigradi ed a pressione normale ed e' dovuta dagli esercenti di impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti.

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma, confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore, e' dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Art 1.

E' istituita una imposta di consumo sul gas metano, puro o miscelato con altri gas, usato come carburante nell'autotrazione.

L'imposta e' stabilita nella misura di L. 71,42 per metro cubo di prodotto a temperatura di quindici gradi centigradi ed a pressione normale ed e' dovuta dagli esercenti di impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, sui quantitativi di gas metano di cui al comma precedente viene riconosciuta una riduzione del 2 per cento.

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma, confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore, e' dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Art 2.

I soggetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente devono presentare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione una dichiarazione attestante i quantitativi di prodotto erogati in ciascun mese per uso di autotrazione. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce.

Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta.

L'imposta deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

I soggetti indicati al primo comma devono presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione contenente gli elementi di individuazione degli impianti di cui all'art. 1, secondo comma, e la descrizione degli apparecchi di misura del gas destinato all'autotrazione.

Art 3.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controllano la regolarita' delle dichiarazioni presentate e procedono, anche sulla base degli accertamenti di cui al successivo art. 8, alla liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta.

L'imposta o la maggiore imposta dovuta deve essere versata entro otto giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento.

Art 4.

I soggetti di cui all'art. 1, secondo comma, devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese dell'anno precedente nel quale e' stato immesso in consumo il maggior quantitativo di prodotto soggetto a imposta.

Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata in misura pari all'ammontare dell'imposta per i quantitativi di prodotti presumibilmente immessi in consumo in un mese. La cauzione deve essere prestata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

I soggetti che iniziano l'attivita' dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono preventivamente prestare cauzione nella misura indicata nel precedente comma.

L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dall'obbligo di prestare cauzione i soggetti di notoria solvibilita'. L'esenzione puo' essere revocata in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

Art 5.

Se l'imposta non e' versata nei termini stabiliti e' dovuta, in aggiunta all'interesse legale, un'indennita' di mora nella misura del sei per cento.

L'indennita' e' ridotta al due per cento se il pagamento e' effettuato entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza del termine.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate sono riscosse dal ricevitore doganale con le norme di cui all'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art 6.

Chiunque sottrae gas metano, puro o miscelato, all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto e' punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta. La multa non puo' essere applicata in misura inferiore a lire un milione.

Se la quantita' di prodotto sottratto all'accertamento o al pagamento dell'imposta, e' superiore a cinquemila metri cubi, oltre la multa, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

La medesima pena pecuniaria si applica per ogni altra violazione alle disposizioni del presente decreto o alle relative norme di attuazione.

Art 7.

L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, salvo che l'omesso pagamento non dipenda da fatto costituente reato. In tal caso l'azione si prescrive nel termine di venti anni ancorche' sia intervenuta l'estinzione del reato.

La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta e' interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui e' intervenuta sentenza definitiva.

Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di due anni dalla data di pagamento.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'art. 1 ed e' preferito ad ogni altro credito.

Art 7.

((L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta e' interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto e' divenuto definitivo.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 1 ed e' preferito ad ogni altro credito.

Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento)).

Art 8.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente decreto l'Amministrazione finanziaria ha facolta' di procedere a verifiche e riscontri sia nei luoghi in cui i soggetti indicati nell'art. 1, secondo comma, esercitano la loro attivita' sia nei punti di vendita, di apporre bolli e suggelli agli apparecchi e ai meccanismi ivi esistenti e di prescrivere a spese dei soggetti medesimi e dei titolari dei punti di vendita, apparecchi di misura e di riscontro nonche' di imporre la tenuta di apposite scritture contabili.

Art 8.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dai precedenti articoli l'Amministrazione finanziaria ha facolta' di procedere a verifiche e riscontri sia nei luoghi in cui i soggetti indicati nell'art. 1, secondo comma, esercitano la loro attivita' sia nei punti di vendita, di apporre bolli e suggelli agli apparecchi e ai meccanismi ivi esistenti e di prescrivere a spese dei soggetti medesimi e dei titolari dei punti di vendita, apparecchi di misura e di riscontro nonche' di imporre la tenuta di apposite scritture contabili.

Art 9.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto e alle relative norme di attuazione e' demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione muniti di speciale tessera di riconoscimento.

Art 9.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti articoli e alle relative norme di attuazione e' demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione muniti di speciale tessera di riconoscimento.

Art 10.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art 11.

L'imposta di fabbricazione...

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