LEGGE 15 novembre 1973, n. 733 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi

Coming into Force25 Novembre 1973
Published date24 Novembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/11/24/073U0733/CONSOLIDATED/19740706
Enactment Date15 Novembre 1973
Official Gazette PublicationGU n.303 del 24-11-1973
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al secondo comma, la parola: "soppressa", e' sostituita con la seguente: "sospesa";

al terzo comma, le parole: "e' aumentata da lire 3.254 a lire 5.040 per quintale.", sono sostituite con le seguenti: "e' estesa ai natanti da pesca ed alle attrezzature della piccola proprieta' agricola. I quantitativi previsti dai punti a), b) e c) del numero 2) della lettera B) della tabella B) allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11".

Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: Art. 1-bis.

"L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la pesca e' ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974".

Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 5-bis.

"Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

" Art. 1. - Il capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione concede, d'intesa con il ricevitore della dogana e su richiesta delle aziende interessate, il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti, nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, per un periodo di trenta giorni, senza il pagamento di interessi".

"Art. 2. - Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di centottanta giorni, comprensivo di quella prevista dall'articolo 1.

Per il periodo di maggiore dilazione e' dovuto il pagamento degli interessi. Il saggio dell'interesse e' stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE".

"Art. 3. - Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente articolo 2 devono farne motivata richiesta al Ministero delle finanze.

La concessione...

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