DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 303 - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force16 Settembre 1999
Published date01 Settembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/09/01/099G0366/CONSOLIDATED/20200429
Enactment Date30 Luglio 1999
Official Gazette PublicationGU n.205 del 01-09-1999 - Suppl. Ordinario n. 167
Capo I Ordinamento della Presidenza
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Denominazioni

  1. Nel presente decreto legislativo sono denominati:

  1. "Presidente" il Presidente del Consiglio dei Ministri e "Presidenza" la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

  2. "Segretariato generale", "Segretario generale" e "Vicesegretario generale": rispettivamente, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

  3. "Dipartimenti": le strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprensive di una pluralita' di uffici accomunati da omogeneita' funzionale;

  4. "uffici": strutture di livello dirigenziale generale collocate all'interno di strutture dipartimentali ovvero in posizione di autonomia funzionale, equiparabile a quella dei Dipartimenti;

  5. "servizi": unita' operative di base di livello dirigenziale.

Art 2.

Finalita' e funzioni

  1. Il presente decreto legislativo disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attivita' il Presidente si avvale per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, l'unita' di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.

  2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

  1. la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;

  2. i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;

  3. i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

  4. i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

  5. i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;

  6. la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;

  7. il coordinamento dell'attivita' normativa del Governo;

  8. il coordinamento dell'attivita' amministrativa del Governo e della funzionalita' dei sistemi di controllo interno;

  9. la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;

  10. il coordinamento delle attivita' di comunicazione istituzionale;

  11. la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico;

  12. il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche dal programma di Governo;

  13. il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.

Art 2.

Finalita' e funzioni

  1. Il presente decreto legislativo disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attivita' il Presidente si avvale per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, l'unita' di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.

  2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

  1. la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;

  2. i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;

  3. i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

  4. i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

  5. i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;

  6. la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;

  7. il coordinamento dell'attivita' normativa del Governo;

  8. il coordinamento dell'attivita' amministrativa del Governo e della funzionalita' dei sistemi di controllo interno;

  9. la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;

  10. il coordinamento delle attivita' di comunicazione istituzionale , di informazione, nonche' relative all'editoria ed ai prodotti editoriali;

  11. la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico;

  12. il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche dal programma di Governo;

  13. il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.

Art 3.

Partecipazione all'Unione europea

  1. Il Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.

  2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilita' per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresi', per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

  3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie.

Art 4.

Rapporti con il sistema delle autonomie

  1. Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.

  2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.

  3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. Si avvale altresi', sul territorio, dei Commissari di Governo nelle regioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. A tal fine, i Commissari stessi dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio.

Art 4.

Rapporti con il sistema delle autonomie

  1. Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.

  2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.

  3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, nonche' dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresi', sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT