DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. 303 - Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali

Coming into Force09 Agosto 2001
End of Effective Date01 Aprile 2020
Published date25 Luglio 2001
Enactment Date14 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/07/25/001G0363/CONSOLIDATED/20200318
Official Gazette PublicationGU n.171 del 25-07-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 55, istitutivo del Ministero delle politiche agricole e forestali, e gli articoli 4, 7 e 33;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 28 agosto 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Vista la nota n. 12 del 30 aprile 2001, con la quale la Corte dei conti ha formulato osservazioni di legittimita' in merito agli articoli 2, comma 6, 4 e 5;

Ritenuto di adeguare il testo alle citate osservazioni della Corte dei conti;

Vista la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  2. Ministro: il Ministro delle politiche agricole e forestali;

  3. Ministero: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

  4. decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

  5. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

  6. ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 55, istitutivo del Ministero delle politiche agricole e forestali, e gli articoli 4, 7 e 33;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 28 agosto 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Vista la nota n. 12 del 30 aprile 2001, con la quale la Corte dei conti ha formulato osservazioni di legittimita' in merito agli articoli 2, comma 6, 4 e 5;

Ritenuto di adeguare il testo alle citate osservazioni della Corte dei conti;

Vista la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  2. Ministro: il Ministro delle politiche agricole e forestali;

  3. Ministero: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

  4. decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

  5. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali; f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 14 FEBBRAIO 2012, N. 42.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2019, N. 180

Art 2.

Ministro ed Uffici di diretta collaborazione

  1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli Uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

  2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

    1. l'Ufficio di Gabinetto;

    2. l'Ufficio legislativo;

    3. la Segreteria del Ministro;

    4. la Segreteria tecnica del Ministro;

    5. l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;

    6. il Servizio di controllo interno di cui all'articolo 4, comma 5;

    7. l'Ufficio dei rapporti internazionali.

  3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

  4. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato svolgono attivita' di supporto alle funzioni dei medesimi, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero, ivi compresi quelli di diretta collaborazione.

  5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e legislativo.

  6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, collabora con il Ministro nell'attivita' di indirizzo politico-amministrativo e coordina gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita', ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto e' definita l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione. Il Capo di Gabinetto puo' nominare uno o piu' vice capi di Gabinetto.

Art 2.

Ministro ed Uffici di diretta collaborazione

  1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli Uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

  2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

    1. l'Ufficio di Gabinetto;

    2. l'Ufficio legislativo;

    3. la Segreteria del Ministro;

    4. la Segreteria tecnica del Ministro;

    5. l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;

    6. LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 14 FEBBRAIO 2012, N. 42;

    7. l'Ufficio dei rapporti internazionali.

  3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

  4. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato svolgono attivita' di supporto alle funzioni dei medesimi, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero, ivi compresi quelli di diretta collaborazione.

  5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e legislativo.

  6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, collabora con il Ministro nell'attivita' di indirizzo politico-amministrativo e coordina gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di...

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