LEGGE 19 gennaio 2001, n. 3 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina

Coming into Force21 Gennaio 2001
Enactment Date19 Gennaio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/01/20/001G0029/ORIGINAL
Published date20 Gennaio 2001
Official Gazette PublicationGU n.16 del 20-01-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 gennaio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Veronesi, Ministro della sanita' Pecoraro Scanio, Ministro delle

politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, n. 335.

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, dopo le parole: "correlate a malattie infettive e diffusive degli animali," sono inserite le seguenti: "nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili,";

al comma 1, lettera a), le parole: "a regime" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";

al comma 1, lettera b), dopo le parole: "il potenziamento della sorveglianza epidemiologica" sono inserite le seguenti: "e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali";

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di eta' superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela;

c-ter) un'adeguata campagna di informazione";

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare e'...

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