DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1997, n. 318 - Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni

Coming into Force07 Ottobre 1997
End of Effective Date15 Settembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/09/22/097G0347/CONSOLIDATED/20030915
Published date22 Settembre 1997
Enactment Date19 Settembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.221 del 22-09-1997 - Suppl. Ordinario n. 191
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983 relativo al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;

Viste le convezioni stipulate in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' SIP, Italcable e Telespazio, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplinano la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990 concernente il piano nazionale regolatore delle telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, modificato dal decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva n. 90/387/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 maggio 1993 recante modifiche al decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;

Visto il decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 marzo 1994 di attuazione della direttiva n. 91/287/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 28 marzo 1994;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della direttiva n. 92/44/CEE;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' Omnitel Pronto Italia, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, che diciplina l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;

Vista la convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' Telecom, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, che disciplina la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di attuazione della direttiva n. 90/388/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della direttiva n. 91/263/CEE;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva n. 89/336/CEE;

Visto il decreto legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante il recepimento della direttiva n. 96/2/CEC sulle comunicazioni mobili e personali;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Visto il rilievo della Corte dei conti - ufficio controllo atti di Governo - n. 25 del 15 settembre 1997, concernente l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 relativo alla trasposizione delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni;

Ritenuto di aderire al predetto rilievo e, conseguentemente, di adottare un nuovo decreto del Presidente della Repubblica in sostituzione di quello emanato in data 7 agosto 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  1. "diritti speciali", i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o piu' il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attivita', non conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attivita', o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacita' di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attivita' nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

  2. "diritti esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facolta' di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attivita' all'interno di una determinata area geografica;

  3. "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, eventualmente limitandone l'accesso. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrita' e, in casi motivati, l'interoperabilita' dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonche' l'impiego efficace dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nel rispetto della tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali e dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni;

  4. "autorita' nazionale di regolamentazione", l'organismo o gli organismi incaricati di svolgere le funzioni di regolamentazione, giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazioni; nel presente regolamento l'organismo e' denominato Autorita';

  5. "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti, anche speciali ed esclusivi, per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonche', se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

  6. "utenti", i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

  7. "abbonato", ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico per la fornitura di detti servizi;

  8. "rete di telecomunicazioni", un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;

  9. "rete pubblica di telecomunicazioni", una rete di telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

  10. "rete privata di telecomunicazioni", una rete di telecomunicazioni che non e' utilizzata per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

  11. "rete telefonica pubblica fissa", una rete pubblica di telecomunicazioni commutata che e' impiegata, tra l'altro, per la fornitura del servizio di telefonia vocale tra i punti terminali della rete in postazioni fisse;

  12. "sistema di comunicazioni mobili e personali", un sistema costituito dall'installazione e dalla gestione di un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili;

  13. "rete televisiva via cavo", una infrastruttura terrestre per la diffusione o la distribuzione di segnali...

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