IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto l984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria ITALCABLE, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
Visto il decreto ministeriale 1 settembre 1983 che ha istituito il servizio facsimile tra utenti della rete pubblica telefonica commutata denominato "telefax", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 9 aprile 1984;
Visto l'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1986, che ha introdotto in via permanente il servizio pubblico videotel in campo nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1986 concernente la scelta dello standard relativo al servizio videotel, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990 relativo alle tariffe del servizio pubblico di videoconferenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991;
Visto il decreto 20 ottobre 1992, concernente la revisione delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (ITAPAC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 23 novembre 1992;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;
Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed in particolare l'atto finale, allegato XI;
Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega per l'attuazione della direttiva CEE n. 90/388 in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la predetta direttiva n. 90/388/CEE;
Visto, in particolare, l'art. 11 del predetto decreto legislativo che ha rinviato ad un decreto del Presidente della Repubblica la determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
Considerata, allo scopo di perseguire unita' di regolamentazione, l'opportunita' di inserire nel presente regolamento le prescrizioni tecniche di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Ambito della liberalizzazione
Nell'ambito dei servizi di telecomunicazioni ai quali si applica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, sono liberalizzati tutti i servizi diversi dal servizio di telefonia vocale come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.
Sono compresi fra i servizi liberalizzati i servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2.
Per l'offerta dei servizi liberalizzati di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati esclusivamente collegamenti commutati o diretti della rete pubblica.