DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1984, n. 523 - Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio

Coming into Force14 Settembre 1984
Published date30 Agosto 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/08/30/084U0523/ORIGINAL
Enactment Date13 Agosto 1984
Official Gazette PublicationGU n.239 del 30-08-1984 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;

Vista la convenzione aggiuntiva 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Vista la convenzione aggiuntiva 12 agosto 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127;

Vista la convenzione stipulata il 9 febbraio 1965 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Accertato che il capitale delle societa': SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a.; Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. e Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, e' posseduto in maggioranza diretta o indiretta dall'istituto per la ricostruzione industriale (IRI), costituito con regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 1984;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1.

Sono concessi in esclusiva alla SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., con le modalita' e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa societa', l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni in ambito nazionale per l'espletamento dei relativi servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sempre in ambito nazionale.

Con le limitazioni indicate nella convenzione stessa sono altresi' assegnati alla competenza esclusiva della SIP i rapporti con l'utenza per tutti i servizi di telecomunicazioni.

Non sono compresi nella concessione di cui ai precedenti commi, i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi, di radiocomunicazione mobili marittimi, i servizi dei telegrammi e del telex, nonche' gli altri servizi specificati nella convenzione richiamata nei commi precedenti.

Art 2.

Sono concessi in esclusiva alla Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., con le modalita' e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa societa', i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonche' l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti con tutti i Paesi extra-europei, con le seguenti eccezioni:

Algeria;

Cipro, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo;

Egitto;

Libia;

Marocco, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo;

Tunisia;

territori extra-europei della Danimarca, della Turchia e dell'U.R.S.S.

E' altresi' di competenza esclusiva della societa' il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi europei eccetto i seguenti: Albania, Austria, Citta' del Vaticano, Francia, Grecia, Jugoslavia, Liechtenstein, Malta. Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Turchia, relativamente al suo territorio europeo.

Non sono compresi nella concessione di cui ai precedenti commi il servizio pubblico di diffusione circolare per l'interno e per l'estero di programmi radiotelevisivi, nonche' i servizi di radiocomunicazione mobili, terrestri, marittimi ed aerei.

Art 3.

Sono concessi in esclusiva alla Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, con le modalita' e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa societa', l'impianto e l'esercizio dei sistemi atti a realizzare collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali.

Art 4.

Al fine di mantenere unitaria la struttura delle tariffe telefoniche applicate all'utenza dei servizi di telecomunicazioni, senza che questa sia gravata, complessivamente, di un onere superiore ai costi sostenuti dai gestori (Azienda di Stato per i servizi telefonici, SIP e Italcable) dei servizi medesimi, operera' - ove necessario ed attraverso fondi costituiti mediante sovrapprezzi previsti dai provvedimenti tariffari - la Cassa conguaglio per il settore telefonico, istituita con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 24 del 26 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 dell'8 giugno 1981, e successive modificazioni.

Art 5.

Le concessioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sostituiscono quelle vigenti con le stesse societa' ed hanno una durata di venti anni, a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza delle suddette concessioni siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle attuali norme sulle telecomunicazioni, le disposizioni del presente decreto e le convenzioni di cui al successivo art. 6 dovranno essere opportunamente adeguate.

Art 6.

Sono approvate le annesse convenzioni stipulate tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. e la Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1984 PERTINI CRAXI - GAVA - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1984

Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 9

Convenzione Ministero delle Poste e SIP

CONVENZIONE

tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a. per la concessione

dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico

- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'ora innanzi indicato brevemente Codice P.T., ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto...

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