DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1965, n. 1130 - Concessione in esclusiva alla Societa' Telespazio dell'impianto e dell'esercizio di sistemi atti a realizzare, fra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali ed approvazione della relativa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'anzidetta Societa'

Coming into Force30 Ottobre 1965
End of Effective Date13 Settembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/10/15/065U1130/CONSOLIDATED/20091214
Published date15 Ottobre 1965
Enactment Date12 Febbraio 1965
Official Gazette PublicationGU n.259 del 15-10-1965
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Riconosciuta l'opportunita' di concedere in esclusiva alla, Societa' Telespazio l'impianto e l'esercizio di sistemi atti a realizzare, fra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali;

Vista la convenzione stipulata in data 9 febbraio 1963 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' Telespazio, con la quale sono stabilite le condizioni relative alla suddetta concessione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Alla Societa' Telespazio, con sede in Roma, via del Babuino n. 9, sono concessi in esclusiva l'impianto e l'esercizio di sistemi atti a realizzare, fra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 AGOSTO 1984, N. 523

Art 2.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 9 febbraio 1965 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' Telespazio, con la quale sono stabilite le condizioni relative alla concessione di cui al precedente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 febbraio 1965 SARAGAT MORO - RUSSO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 ottobre 1965

Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 60. - VILLA

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 AGOSTO 1984, N. 523

Convenzione per la concessione alla Telespazio di sistemi di telecomunicazioni

Convenzione per la concessione, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla Telespazio - Societa' per azioni, di impiantare e di esercire sistemi di telecomunicazioni attuati a mezzo di satelliti artificiali.

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione di "Ministero P.T.") in persona del Ministro on. avv. Carlo Russo e la Telespazio - Societa' per azioni per le comunicazioni spaziali (d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "Telespazio") con sede in Roma, via del Babuino, 9, capitale versato L. 300.000.000, rappresentata dal suo presidente, ing. Marcello Rodino', all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della Telespazio in data 4 febbraio 1965 si conviene e si stipula quanto appresso:

Convenzione per la concessione, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla Telespazio - Societa' per azioni, di impiantare e di esercire sistemi di telecomunicazioni attuati a mezzo di satelliti artificiali.

Art 1. - Oggetto della concessione

Il Ministero P.T. concede in esclusiva alla Telespazio l'impianto e l'esercizio dei, sistemi di cui al successivo art. 2 atti a realizzare, tra stazioni terrene, collegamenti di telecomunicazioni attuati a mezzo di satelliti artificiali attivi e passivi.

L'utilizzazione dei suddetti collegamenti per le esigenze dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e privato e' disciplinata dal successivo art. 7.

L'impianto e l'esercizio dei sistemi di cui sopra debbono costituire lo scopo sociale esclusivo della Telespazio.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, puo' tuttavia autorizzare la Telespazio ad assumere altri esercizi industriali aventi connessione con le attivita' oggetto della presente concessione o entrare in compartecipazione diretta o indiretta in aziende aventi per scopo tali esercizi.

Per l'esercizio delle suddette attivita', la Telespazio e' tenuta alla osservanza delle direttive generali e programmatiche a delle disposizioni che - tramite il Ministero P.T. - saranno Impartite per quanto concerne l'uso degli spazi extraterrestri e per il coordinamento con le attivita' spaziali svolte da altri organismi ed enti nazionali ed internazionali.

La concessione e' subordinata alle modalita', limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente CONCESSIONE e, per quanto da essa non previsto, dalle leggi vigenti.

Art 1. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 AGOSTO 1984, N. 523
Art 2

Assunzione della qualita' di Ente per le telecomunicazioni spaziali.

La Telespazio si impegna ad assumere la qualita' di Ente per le telecomunicazioni designato dal Governo italiano ai sensi dell'Accordo internazionale per la costituzione di un regime provvisorio applicabile ad un sistema commerciale mondiale di comunicazioni via satelliti sottoscritto dall'Italia il 20 agosto 1964.

A tal fine la Telespazio si impegna a sottoscrivere l'Accordo speciale previsto dal Trattato suddetto e quelli successivi che vengano a sostituirlo. Essa si impegna ugualmente ad acquisire una partecipazione al sistema globale via satelliti, previsto nei citati Accordi, nella misura che sara' in essi stabilita.

Art 2. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 AGOSTO 1984, N. 523
Art 3. - Sede legale della Societa'

La sede legale della Telespazio, stabilita in Roma, non puo' essere trasferita senza la preventiva autorizzazione del Ministero P.T.

Art 3. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 AGOSTO 1984, N. 523
Art 4. - Capitale sociale

Il capitale della Telespazio deve essere sempre adeguato all'entita' ed al valore degli impianti, nonche' agli sviluppi dei medesimi.

La Telespazio si impegna in conseguenza:

  1. a portare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione il capitale sociale a L. 900.000.000 (novecentomilioni)

  2. ad eseguire tempestivamente gli ulteriori aumenti che si rendessero necessari, in relazione alle esigenze del servizio e ai fini della osservanza degli obblighi sanciti dalla presente convenzione, nella misura che sara' stabilita dal Ministero P.T., sentiti i Ministeri del tesoro e delle partecipazioni statali.

Tutte le azioni dovranno avere eguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprieta' diretta o indiretta dello Stato.

Il Ministero P.T., potra', in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione di tale clausola.

Art 4. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 AGOSTO 1984, N. 523
Art 5. - Cariche sociali

Del Collegio sindacale della Telespazio fanno parte due funzionari nominati rispettivamente, uno dal Ministero dei tesoro, che ne assume la presidenza, e l'altro dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le disposizioni di cui sopra devono essere inserite nello statuto della Telespazio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della...

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