IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 108 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 615;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 3957, n. 615;
Considerato che le Societa' Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.), Telefonica delle Venezie (TEL.VE.), Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.), Telefonica Tirrena (TE.TI.) e Esercizi Telefonici (S.E.T.) hanno deliberato di fondersi per incorpurazione nella SIP - Societa' Idroelettrica Piemonte che assume la denominazione di SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico;
Considerato che con la fusione anzidetta, cessano di avere vigore le convenzioni stipulate l'11 dicembre 1957 con le Societa' S.T.I.P.E.L., TEL.VE., T.I.M.O. e S.E.T. approvate con decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numeri 1405, 1406, 1407 e 1409 e la convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 con la societa' TE.TI., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;
Ritenuta l'opportunita' di stipulare una nuova convenzione con la Societa' incorporante SIP alle stesse condizioni previste nelle clausole delle convenzioni suindicate;
Considerato che, ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'ENEL ha provveduto nei confronti della SIP alla restituzione dei beni e dei rapporti non attinenti all'impresa elettrica, nonche' alla liquidazione dell'indennizzo;
che, effettuate le operazioni di fusione per incorporazione di cui sopra, la maggioranza delle azioni della SIP risultera' di proprieta' diretta o indiretta dell'IRI, per cui alla data della fusione stessa, data in cui entra in vigore la nuova convenzione, la SIP si trovera' nella condizione prevista dall'art. 1 del citato decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;
Considerato che l'unificazione dei servizi telefonici in successione risponde al pubblico interesse;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 ai sensi e per gli effetti dello art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni o del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, numero 615, tra il Ministero delle posta e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico, per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - RUSSO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla
Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1965 Atti del Governo,
registro n. 190, foglio n. 79. - VILLA