IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali uno Stato
membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di
reti pubbliche di telecomunicazioni, qualora necessario, per la
fornitura di servizi di telecomunicazioni;
b) "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorita' pubblica ad uno o piu' organismi pubblici
o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o
amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la
gestione di una determinata attivita';
c) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra
punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio,
mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
d) "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di
telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad
eccezione della radiodiffusione e della televisione;
e) "punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete
pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere
a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo
tramite;
f) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre uno Stato membro a
limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di
telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento
della rete, il mantenimento della sua integrita' e, nei casi in
cui sono giustificate, l'interoperabilita' dei servizi e la
protezione dei dati; la protezione dei dati puo' comprendere la
tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni
trasmesse o memorizzate, nonche' la tutela della sfera privata;
g) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale
in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete
pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare
l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per
comunicare con un altro punto terminale;
h) "servizio telex", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti conformemente alla relativa
raccomandazione del comitato consultivo internazionale telegrafico
e telefonico (CCITT), in partenza e a destinazione dei punti
terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni
utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto
terminale di tale rete per comunicare con un altro punto
terminale;
i) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati
in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete
pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare
l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per
comunicare con un altro punto terminale;
l) "semplice rivendita di capacita'", la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate
in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o
la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura
necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a
destinazione della rete pubblica commutata.