DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 103 - Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni

Coming into Force21 Aprile 1995
Published date06 Aprile 1995
Enactment Date17 Marzo 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/04/06/095G0135/CONSOLIDATED/20030915
Official Gazette PublicationGU n.81 del 06-04-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali uno Stato

membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di

reti pubbliche di telecomunicazioni, qualora necessario, per la

fornitura di servizi di telecomunicazioni;

b) "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorita' pubblica ad uno o piu' organismi pubblici

o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o

amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la

gestione di una determinata attivita';

c) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra

punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio,

mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

d) "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e

nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di

telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad

eccezione della radiodiffusione e della televisione;

e) "punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete

pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere

a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo

tramite;

f) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre uno Stato membro a

limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di

telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento

della rete, il mantenimento della sua integrita' e, nei casi in

cui sono giustificate, l'interoperabilita' dei servizi e la

protezione dei dati; la protezione dei dati puo' comprendere la

tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni

trasmesse o memorizzate, nonche' la tutela della sfera privata;

g) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale

in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete

pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare

l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per

comunicare con un altro punto terminale;

h) "servizio telex", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti conformemente alla relativa

raccomandazione del comitato consultivo internazionale telegrafico

e telefonico (CCITT), in partenza e a destinazione dei punti

terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni

utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto

terminale di tale rete per comunicare con un altro punto

terminale;

i) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati

in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete

pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare

l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per

comunicare con un altro punto terminale;

l) "semplice rivendita di capacita'", la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate

in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o

la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura

necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a

destinazione della rete pubblica commutata.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

Art 2.

Accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni

  1. L'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi dal servizio di telefonia vocale, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), e' consentito, salvo quanto disposto nei commi 2 e 3, ai sensi del presente decreto legislativo.

  2. Il presente decreto legislativo non si applica al servizio telex, alla radiotelefonia mobile, al radioavviso ed alle comunicazioni via satellite.

  3. L'accesso di cui al comma 1 puo' essere limitato, nell'ambito dei poteri di autorizzazione di cui all'art. 3, per il rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate: a) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica; b) dal mantenimento dell'integrita' della rete stessa;

    1. dalla interoperabilita' dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi di

    interesse pubblico generale non di natura economica.

  4. Le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT