LEGGE 28 luglio 1993, n. 300 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993

Coming into Force17 Agosto 1993
Published date16 Agosto 1993
Enactment Date28 Luglio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/16/093G0344/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.191 del 16-08-1993 - Suppl. Ordinario n. 73
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. I1 Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sullo Spazio economico europeo, con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazinali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 1 e 22 del protocollo di Bruxelles del 17 marzo 1993.

Art 3.
  1. Le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie cui e' fatto riferimento negli allegati all'accordo di cui all'articolo 1, cosi' come modificate dall'allegato al protocollo di adattamento, si intendono estese agli Stati EFTA che diventeranno Parti dell'accordo, alle condizioni stabilite per ciascuna direttiva dal protocollo 1 all'accordo e dagli allegati sopramenzionati, con le decorrenze ivi previste.

Art 4.
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 5.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 luglio 1993 SCALFARO Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri Andreatta, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli Conso

Allegato

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