LEGGE 29 gennaio 1994, n. 71 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero

Coming into Force01 Febbraio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/01/31/094G0086/ORIGINAL
Published date31 Gennaio 1994
Enactment Date29 Gennaio 1994
Official Gazette PublicationGU n.24 del 31-01-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli eggetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 1993, N.487

All'articolo 2, comma 2, le parole: " regolanti i rapporti " sono sostituite dalle seguenti: " aventi efficacia ".

All'articolo 4:

al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Esso determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca principi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'ente ";

dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

" 3-bis. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attivita' del medesimo, che sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ".

All'articolo 6:

al comma 2, alinea, dopo le parole: " funzione pubblica ", sono inserite le seguenti: ", sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ";

al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Tuttavia, il suddetto personale; su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sara' definitivamcnte trasferito, nei limiti delle disponibilita' di organico, alle amministrazioni medesime ".

L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

" ART. 11. - (Attribuzioni del Ministero) - 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni...

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