DECRETO-LEGGE 30 settembre 1993, n. 390 - Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero

Coming into Force03 Ottobre 1993
Published date02 Ottobre 1993
Enactment Date30 Settembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/10/02/093G0464/CONSOLIDATED/19940131
Official Gazette PublicationGU n.232 del 02-10-1993
Capo I ENTE POSTE ITALIANE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni adottate dalla IX commissione della Camera dei deputati il 29 giugno 1993 e dalla 8a commissione del Senato della Repubblica il 14 luglio 1993;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in tempi ristretti, al fine di adeguarla alle esigenze del mercato e di contenere e gradualmente rimuovere il disavanzo, in connessione con gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, e, conseguentemente, di individuare le funzioni che continuano ad essere svolte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

  1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' trasformata in ente pubblico economico denominato ente "Poste Italiane", con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'articolo 3.

  2. Entro il 31 dicembre 1996, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, verificato lo stato di attuazione del piano generale di ristrutturazione di cui all'articolo 8, delibera la trasformazione dell'ente in societa' per azioni e approva un piano per le operazioni di collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie.

Art 2.

Attivita' dell'ente

  1. L'ente "Poste Italiane" svolge le attivita' e i servizi gia' esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le altre attivita' economiche previste nello statuto. Nelle suddette attivita' non puo' essere inclusa la erogazione del credito. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 11.

  2. Apposite convenzioni, da stipularsi entro il 31 dicembre 1993, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, regoleranno:

  1. le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale con modalita' che assicurino le tempestive rilevazioni dei flussi e l'immediatezza delle contabilizzazioni in tesoreria degli introiti e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato;

  2. le modalita' di movimentazione tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, anche per il tramite del sistema bancario, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.

Art 3.

Organi dell'ente

  1. Sono organi dell'ente:

    1. il presidente;

    2. il consiglio di amministrazione;

    3. il collegio dei revisori dei conti.

  2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovraintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministero tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

  3. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. E' composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esso dura in carica tre anni. I compensi spettanti al presidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

  4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 4. E' composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente e' designato dal Ministro del tesoro. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

Art 4.

Statuto e regolamento di amministrazione

  1. Lo statuto dell'ente e' deliberato dal consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Esso regola l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente nel rispetto di quanto disposto dagli articoli seguenti.

  2. In particolare, lo statuto deve contenere:

    1. l'individuazione dei compiti dell'ente, e la ripartizione analitica delle competenze, anche a tutela dell'utenza;

    2. l'articolazione delle strutture degli organi centrali e periferici e le modalita' di conferimento della loro titolarita'; l'indicazione degli atti da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante o di altri Ministeri; la regolamentazione del trattamento economico-giuridico spettante al direttore generale.

  3. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta il regolamento di amministrazione e di contabilita', che deve essere approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

  4. L'ente e' incluso nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive...

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