LEGGE 29 ottobre 1984, n. 720 - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici

Coming into Force30 Ottobre 1984
Enactment Date29 Ottobre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/10/29/084U0720/CONSOLIDATED/20190603
Published date29 Ottobre 1984
Official Gazette PublicationGU n.298 del 29-10-1984
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualita' di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilita' speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilita' speciale infruttifera, nella quale devono altresi' essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e sono altresi' disciplinati le condizioni, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilita' in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.

Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilita', in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilita' speciali fruttifere e infruttifere.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 della presente legge.

Art 1.

Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualita' di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilita' speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilita' speciale infruttifera, nella quale devono altresi' essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi. 2

Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e sono altresi' disciplinati le condizioni, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilita' in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.

Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilita', in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilita' speciali fruttifere e infruttifere.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia".

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 della presente legge.

Art 1.

Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualita' di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilita' speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilita' speciale infruttifera, nella quale devono altresi' essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi. (2) 3

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