DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1993, n. 487 - Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero

Coming into Force02 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/02/093G0569/CONSOLIDATED/20141229
Published date02 Dicembre 1993
Enactment Date01 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.283 del 02-12-1993
Capo I ENTE POSTE ITALIANE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni adottate dalla IX commissione della Camera dei deputati il 29 giugno 1993 e dalla 8a commissione del Senato della Repubblica il 14 luglio 1993;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in tempi ristretti, al fine di adeguarla alle esigenze del mercato e di contenere e gradualmente rimuovere il disavanzo, in connessione con gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, e, conseguentemente, di individuare le funzioni che continuano ad essere svolte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

  1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' trasformata in ente pubblico economico denominato ente "Poste Italiane", con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'articolo 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

  2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente "Poste Italiane" e' trasformato in societa' per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprieta' ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e' preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta.

Art 1.

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

  1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' trasformata in ente pubblico economico denominato ente "Poste Italiane", con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'articolo 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

  2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente "Poste Italiane" e' trasformato in societa' per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprieta' ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e' preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta. 2 AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 27) che il termine di cui al presente articolo 1 comma 2 e' differito al 31 dicembre 1997 e che il predetto termine puo' essere modificato con delibera del CIPE.

Art 2.

Attivita' dell'ente

  1. L'ente "Poste Italiane" svolge le attivita' e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonche', fino all'adozione dei medesimi, le attivita' e i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 11.

  2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente "Poste Italiane" stipula apposite convenzioni, regolanti i rapporti a partire dal 1 gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:

  1. le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalita' che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestivita' delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare sia agli effettivi costi sostenuti dall'ente "Poste Italiane" sia ai prezzi praticati per servizi similari anche in altri Paesi dell'Unione europea. Tali remunerazioni potranno essere riviste annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive;

  2. le modalita' di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.

Art 2.

Attivita' dell'ente

  1. L'ente "Poste Italiane" svolge le attivita' e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonche', fino all'adozione dei medesimi, le attivita' e i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 11.

  2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente "Poste Italiane" stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1 gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:

  1. le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalita' che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestivita' delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare sia agli effettivi costi sostenuti dall'ente "Poste Italiane" sia ai prezzi praticati per servizi similari anche in altri Paesi dell'Unione europea. Tali remunerazioni potranno essere riviste annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive;

  2. le modalita' di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.

Art 2.

Attivita' dell'ente

  1. L'ente "Poste Italiane" svolge le attivita' e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonche', fino all'adozione dei medesimi, le attivita' e i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 11.

  2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente "Poste Italiane" stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1 gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:

  1. le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalita' che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestivita' delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare : 1) a una contabilita' analitica per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalita' che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato. Tali remunerazioni potranno essere riviste annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive;

  2. le modalita' di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.

Art 2.

Attivita' dell'ente

  1. L'ente "Poste Italiane" svolge le attivita' e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonche', fino all'adozione dei medesimi, le attivita' e i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 11.

  2. L'ente "Poste Italiane" stipula appositi accordi o convenzioni con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:

  1. le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalita' che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestivita' delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare: 1) per le attivita' diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilita' analitica per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalita' che spingano ad una loro riduzione; 2) alla...

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