DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 1993, n. 55 - Attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni

Coming into Force24 Marzo 1993
End of Effective Date15 Settembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/03/09/093G0110/CONSOLIDATED/20030915
Published date09 Marzo 1993
Enactment Date09 Febbraio 1993
Official Gazette PublicationGU n.56 del 09-03-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 69 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni Open Network Provision - ONP;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Le condizioni armonizzate per l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni offerti in esclusiva dal gestore pubblico sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

Art 2.
  1. Le condizioni di fornitura della rete aperta e dei servizi di telecomunicazioni garantiscono obiettivita', trasparenza e parita' di accesso.

  2. Le condizioni di fornitura sono definite per fasi successive in conformita' del progresso delle attivita' di normalizzazione e di armonizzazione concernenti i seguenti settori: a) linee affittate; b) servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito; c) rete numerica integrata nei servizi; d) servizio di telefonia vocale; e) servizio telex; f) servizi mobili; g) nuovi tipi di accesso alla rete di telecomunicazioni ed accesso alle nuove funzioni intelligenti della rete; h) accesso alla rete a larga banda.

  3. L'elenco dei settori di cui al comma 2 puo' essere modificato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

Art 3.
  1. E' consentito a chiunque l'accesso e l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni e, se necessario, dei servizi pubblici di...

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