LEGGE 29 gennaio 1992, n. 58 - Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni

Coming into Force20 Febbraio 1992
Enactment Date29 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/05/092G0074/CONSOLIDATED/19940126
Published date05 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.29 del 05-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico

  1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle partecipazioni statali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, affida in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonche' l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad una societa' appositamente costituita per la durata di dieci anni dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), di seguito denominata "Societa'", la totalita' delle cui azioni sia posseduta direttamente dal medesimo Istituto. La concessione ha una durata pari al tempo necessario per il perfezionamento degli adempimenti di cui ai commi 4 e 6 e comunque non superiore ad un anno. Non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonche', fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi radiomarittimi concessi.

  2. All'atto di concessione di cui al comma 1 e' annessa una convenzione la quale, in conformita' delle disposizioni recate dal capo III del titolo I del libro quarto del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prevede tra l'altro:

    1. il mantenimento degli standard di servizio assicurati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le modalita' di proseguimento dei piani di investimento intrapresi dalle stesse con riferimento ai servizi di cui al comma 1;

    2. la facolta' per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di effettuare i controlli necessari a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme vigenti e dalla convenzione stessa;

    3. i criteri per la determinazione delle modalita' di utilizzo degli impianti e delle reti della Societa' da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di altre societa' concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, di seguito denominate "concessionarie", per la determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi e per le modalita' di subentro nei rapporti attivi e passivi di cui al comma 1 dell'articolo 3.

  3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e' soppressa a far data dall'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

  4. Il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di indicazioni dell'IRI, una proposta di delibera concernente i criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni.

  5. La proposta indica l'assetto e l'organizzazione delle attivita' svolte dalle concessionarie in conformita' a criteri di omogeneita' di funzioni, di efficienza ed economicita' di gestione, di trasparenza nell'articolazione tra servizi in monopolio e in concorrenza, nel rispetto della normativa comunitaria e garantendo altresi' il necessario coordinamento dei servizi.

  6. Il CIPE delibera entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 4 e l'IRI, nei successivi centottanta giorni, provvede alla conseguente attuazione. Qualora la delibera del CIPE lo richieda, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana appositi atti aggiuntivi alle concessioni dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in vigore e stipula atti integrativi alle annesse convenzioni. La delibera del CIPE e' trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai fini del deferimento alle competenti commissioni parlamentari permanenti.

Art 2.

Tariffe dei servizi di telecomunicazioni

  1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Comitato interministeriale prezzi (CIP), sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, un piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni da realizzarsi entro il 1992, volto a stabilire, contestualmente, una stretta correlazione tra le tariffe dei singoli servizi ed il costo delle relative prestazioni, nonche' una armonizzazione con le tariffe in vigore nei Paesi della Comunita' economica europea paragonabili all'Italia per sviluppo del servizio ed estensione territoriale.

  2. Dalla data di approvazione da parte del CIP del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, le tariffe dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; non si applica il disposto di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono abrogati l'articolo 304 e il primo comma dell'articolo 306 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con effetto dalla data di approvazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 ovvero dal 31 dicembre 1992.

Art 3.

Trasferimento dei beni

  1. All'atto dell'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, gli impianti, i beni mobili, i beni immobili sedi di impianti, di magazzini e di officine, inclusi pertinenze ed accessori, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attinenti a servizi concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono trasferiti in proprieta' alla Societa'. La stessa Societa' subentra all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei rapporti attivi e passivi inerenti alle attivita' di gestione dei servizi concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, come pure nei rapporti obbligatori connessi ai beni trasferiti, ivi compresi quelli concernenti i mutui e le anticipazioni.

  2. Un'apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, composta da esperti e da rappresentanti delle amministrazioni statali interessate e dell'IRI, provvede ad individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni ed i rapporti indicati nel comma 1. Gli elenchi descrittivi redatti dalla commissione sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la commissione procede ad una prima valutazione dei beni e rapporti individuati ai sensi del comma 2, fatta esclusione per gli oneri relativi al personale che rimangono a carico della Societa'. Ai fini della valutazione dei beni e rapporti, la commissione tiene conto delle conclusioni cui perverranno due societa' di certificazione o istituti bancari specializzati operanti, rispettivamente, su incarico del...

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