DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. 615 - Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993

Coming into Force21 Dicembre 1996
End of Effective Date09 Novembre 2007
Published date06 Dicembre 1996
Enactment Date12 Novembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/06/096G0633/CONSOLIDATED/20071109
Official Gazette PublicationGU n.286 del 06-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 214
Capo I Disposizioni sulla compatibilita' elettromagnetica
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'art. 52, recante delega al Governo a recepire le direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE, che integrano e modificano la direttiva 89/336/CEE in materia di compatibilita' elettromagnetica;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, recante disposizioni di attuazione della citata direttiva 89/336/CEE, modificata dalla direttiva 92/31/CEE;

Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero; Riconosciuta l'opportunita' di riordinare, con normativa organica,

la materia gia' disciplinata dal decreto legislativo n. 476 del 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

  1. "apparecchi", tutti i dispositivi elettrici ed elettronici nonche' le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici;

  2. "disturbi elettromagnetici", i fenomeni elettromagnetici che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema;

  3. "immunita'", l'idoneita' di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di dis- turbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni;

  4. "compatibilita' elettromagnetica", l'idoneita' di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto cio' che si trova in tale ambiente;

  5. "organismo competente", ogni organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui alla lettera a);

  6. "attestato di esame CE del tipo", il documento in cui un organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato e' conforme ai requisiti del presente decreto;

  7. "organismo notificato", organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera l), notificato alla Commissione delle Comunita' europee ed agli altri Stati membri;

  8. "laboratorio di prova accreditato", il laboratorio di prova accreditato sulla base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che esegue le prove prescritte dalle regole tecniche comuni e dalle regole e norme tecniche europee e nazionali;

  9. "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con la parola "terminale", un'apparecchiatura di telecomunicazioni, destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:

    1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni;

    2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;

  10. "apparecchi radiotrasmittenti", apparecchiature radio i cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni;

  11. "radioamatore", persona, debitamente autorizzata, che si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione detto "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici;

  12. "costruttore o fabbricante", il responsabile della progettazione e della produzione di un apparecchio di cui alla lettera a) oppure chi realizza un nuovo apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a) oppure ancora colui che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio oppure chi appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 194

Art 2.

Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in materia di compatibilita' elettromagnetica nonche' le relative modalita' di controllo.

  1. Gli apparecchi costruiti per usi militari non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.

  2. Gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.

  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano o cessano di essere applicate a quegli apparecchi i cui requisiti di protezione in materia di compatibilita' elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie.

  4. Agli apparecchi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni contenute nella legge 22 maggio 1980, n. 209.

Art 2.

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Art 3.

Requisiti per l'immissione in commercio o in servizio 1. Gli apparecchi possono essere immessi nel mercato comunitario o in servizio soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto legislativo, quando sono installati, sottoposti ad opportuna manutenzione ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.

Art 3.

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Art 4.

Requisiti di protezione 1. Gli apparecchi debbono essere costruiti in modo tale che:

  1. i disturbi elettromagnetici da essi generati siano limitati ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazioni ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;

  2. essi abbiano un adeguato livello di immunita' intrinseca contro i disturbi elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.

  1. I principali requisiti di protezione sono indicati nell'allegato 3.

Art 4.

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Art 5.

Misure speciali 1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorita' competenti di cui all'art. 9, delle seguenti misure speciali:

  1. misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, adottate per un luogo particolare, per ovviare ad un problema di compatibilita' elettromagnetica gia' esistente o prevedibile;

  2. misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, adottate per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni o le stazioni riceventi o trasmittenti utilizzate per motivi di sicurezza.

  1. Le autorita' competenti notificano alla commissione europea ed agli altri Stati membri le misure speciali di cui al comma 1.

Art 5.

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Art 6.

Presunzione di conformita' 1. Si presumono conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 gli apparecchi che soddisfano:

  1. le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; i riferimenti di tali norme nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorita' competenti di cui all'art. 9;

  2. oppure, quando non esistono norme armonizzate, le norme nazionali degli Stati membri i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; i riferimenti di tali norme sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorita' di cui alla lettera a).

  1. In assenza delle norme di cui al comma 1, oppure qualora il fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte, dette norme, gli apparecchi sono considerati conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 se sussiste la documentazione di cui all'art. 7, comma 2.

  2. Le autorita' competenti, se ritengono che le norme armonizzate citate al comma 1, lettera a), non soddisfano pienamente i requisiti di protezione, adiscono il comitato permanente di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317.

Art 6.

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Art 7.

Dichiarazione e marcatura CE di conformita' 1. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante ha applicato le norme di cui all'art. 6, comma 1, la conformita' degli apparecchi stessi alle disposizioni del presente decreto e' attestata da una dichiarazione CE di conformita' predisposta dal fabbricante o dal suo...

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