DECRETO-LEGGE 1 maggio 1997, n. 115 - Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali

Coming into Force03 Maggio 1997
End of Effective Date15 Settembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/05/02/097G0148/CONSOLIDATED/20030915
Enactment Date01 Maggio 1997
Published date02 Maggio 1997
Official Gazette PublicationGU n.100 del 02-05-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il recepimento della direttiva 96/2/CE in materia di comunicazioni mobili personali, in modo da poter procedere all'emanazione di un unico testo regolamentare con le norme da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, coordinato con le ulteriori disposizioni necessarie ad assicurare la immediata applicazione delle disposizioni in materia di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro della difesa; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Attuazione della direttiva 96/2/CE

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato il regolamento per l'attuazione della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali, prevedendo la soppressione dei diritti esclusivi e speciali per la fornitura di detti servizi, l'abolizione di ogni restrizione per i gestori di comunicazioni mobili e personali ad installare proprie infrastrutture o ad impiegare infrastrutture fornite da terzi, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, l'adeguamento delle concessioni gia' assentite, secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. Lo schema di regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza di parere.

  2. Il regolamento di cui al comma 1 puo' formare oggetto di un unico testo coordinato con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed integrato con le norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli orientamenti gia' definiti in sede di Unione europea.

  3. Con la medesima procedura di cui al comma 1 possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il recepimento della direttiva 96/2/CE in materia di comunicazioni mobili personali, in modo da poter procedere all'emanazione di un unico testo regolamentare con le norme da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, coordinato con le ulteriori disposizioni necessarie ad assicurare la immediata applicazione delle disposizioni in materia di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro della difesa; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Attuazione della direttiva 96/2/CE

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato il regolamento per l'attuazione della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali, prevedendo tra gli altri disposizioni ed indirizzi atti a garantire l'accesso al mercato secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita' e l'uso di apparecchiature multistandard, la soppressione dei diritti esclusivi e speciali per la fornitura di detti servizi, l'abolizione di ogni restrizione per i gestori di comunicazioni mobili e personali ad installare proprie infrastrutture o ad impiegare infrastrutture fornite da terzi e ad utilizzare in comune le infrastrutture, gli impianti ed i siti, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, l'adeguamento delle concessioni gia' assentite, secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. Lo schema di regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza di parere.

  2. Il regolamento di cui al comma 1 puo' formare oggetto di un unico testo coordinato con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed integrato con le norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli orientamenti gia' definiti in sede di Unione europea.

  3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate le...

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