DECRETO 10 maggio 2006, n. 232 - Regolamento dell'Accademia navale

Capo I Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-quinquies, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, che prevede che, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano adottate le disposizioni che disciplinano i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante norme per il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, recante il regolamento concernente norme di organizzazione dell'Accademia navale;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita';

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento relativo alle attribuzioni dei vertici militari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 gennaio 2005 e del 27 marzo 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/20988 del 9 maggio 2006);

Sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti dell'Accademia navale

1. L'Accademia navale, con sede a Livorno, e' un istituto di formazione militare e di studi di livello universitario, che provvede alla formazione degli ufficiali di tutti i corpi della Marina militare. Essa puo' concorrere anche alla formazione di altro personale della Forza armata, di personale appartenente ad altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, di personale civile e, in base ad accordi internazionali, di personale militare di Forze armate estere.

2. L'Accademia navale partecipa, compatibilmente con le primarie esigenze didattiche, ad attivita' di studio e di ricerca a livello universitario nei settori di preminente interesse della Marina militare.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificare o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 2, comma 4-quinquies introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo

28 novembre 2005, n. 253, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2005 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, (Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n.

549), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del

5 gennaio 1998:

4-quinquies. Le disposizioni che disciplinano i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'art.

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale ai sensi del presente comma, e' abrogato il decreto del

Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511.

.

- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre

1988, n. 214, Supplemento ordinario), e' il seguente:

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale.

.

- La legge 19 maggio 1986, n. 224, (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574) e' pubblicata nel

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del

31 maggio1986.

- Il decreto del Presidente della Repubblica

2 settembre 1997, n. 511, (Regolamento recante norme di organizzazione dell'Accademia navale), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1998.

- La legge 18 febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del

Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle

Forze Armate e dell'Amministrazione della difesa), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio

1997.

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,

(Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e' stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998.

- Il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,

(Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge

20 ottobre 1999, n. 380), e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2000.

- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.

- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,

(Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.

- La legge 23 agosto 2004, n. 226, (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), e' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre

1999, n. 556, (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.

- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,

(Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del

4 gennaio 2000.

- Il decreto ministeriale 12 aprile 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001.

Art. 2.

Ordinamento

1. L'Accademia navale e' un ente non...

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