DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 1998, n. 373 - Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) , e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force13 Novembre 1998
End of Effective Date31 Dicembre 2005
Published date29 Ottobre 1998
Enactment Date13 Ottobre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/10/29/098G0425/CONSOLIDATED/20051013
Official Gazette PublicationGU n.253 del 29-10-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Riforma sulla vigilanza delle assicurazioni"; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento di funzioni

  1. Sono trasferite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le competenze attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalle leggi 7 febbraio 1979, n. 48, 28 novembre 1984, n. 792, e 17 febbraio 1992, n. 166.

  2. Dal completamento delle procedure di assunzione previste dal comma 3 e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le commissioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, 7 e 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono soppresse e le relative funzioni sono svolte dall'ISVAP. Le procedure per le prove concorsuali, concernenti l'iscrizione agli albi previsti dalle leggi di cui al presente comma, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono espletate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  3. L'ISVAP, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, e successive modificazioni, anche al fine di svolgere le funzioni di cui al presente articolo puo' assumere, previa selezione concorsuale, il personale di ruolo statale che ne faccia domanda, in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici competenti in materia assicurativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Art 2.

Pubblicita' degli atti

  1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati gli atti principali dell'ISVAP nonche' il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria, il quale e' soggetto al controllo della Corte dei conti.

  2. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sulla attivita' svolta.

  3. La pubblicita' degli atti e dei provvedimenti dell'ISVAP e' assicurata anche attraverso la redazione di un apposito bollettino.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Art 3.

Revoca e liquidazione coatta amministrativa

  1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, provvede, con proprio decreto, a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e ad autorizzare la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

  2. I casi di cui all'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ovvero all'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, si intendono nel senso che l'ISVAP, ove rilevi che la situazione aziendale puo' pregiudicare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative, in luogo della dichiarazione di decadenza, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

  3. L'ISVAP adotta tutti i provvedimenti concernenti la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa e, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nomina uno o piu' commissari liquidatori e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due o quattro membri. Nelle stesse forme puo' essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.

  4. Per gli atti previsti dall'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, del medesimo regio decreto, i commissari acquisiscono...

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