LEGGE 17 febbraio 1992, n. 166 - Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi

Coming into Force13 Marzo 1992
End of Effective Date31 Dicembre 2005
Enactment Date17 Febbraio 1992
Published date27 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/27/092G0218/CONSOLIDATED/20051013
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo

  1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

  2. La tenuta del ruolo e' affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne in- via copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Art 2.

Iscrizione nel ruolo

  1. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attivita' in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

  2. L'iscrizione nel ruolo e' disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 7. Si applicano le norme di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Art 3.

Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione

  1. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha la facolta' di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'articolo 1.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Art 4.

Obbligatorieta' dell'iscrizione nel ruolo

  1. L'attivita' professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non puo' essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Art 5.

Requisiti per l'iscrizione nel ruolo

  1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

    1. sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

    2. abbia il godimento dei diritti civili;

    3. non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

    4. sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea;

    5. abbia superato una prova di idoneita' mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attivita', salvo coloro che risultano forniti di di- ploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresi' esercitato per tre anni l'attivita' nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.

  2. Non possono esercitare l'attivita' di perito assicurativo gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attivita' di perito assicurativo ne' essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe gia' concesse allo scopo di aggiornare la qualita' professionale.

  3. Le modalita' della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneita', la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalita' per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

  4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 ai sensi del numero 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma.

  5. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Art 6.

Cancellazione dal ruolo e reiscrizione

  1. La cancellazione dal ruolo e' disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7, in caso di:

    1. rinuncia all'iscrizione;

    2. perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);

    3. sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

    4. condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);

    5. radiazione;

    6. dichiarazione di fallimento.

  2. La reiscrizione nel ruolo puo' essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera d) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per le reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Art 7.

Commissione nazionale per i periti assicurativi

  1. Presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

  2. La commissione e' composta:

    1. da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo presiede;

    2. dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;

    3. da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;

    4. da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;

    5. da quattro rappresentanti di periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali;

    6. da un rappresentante delle imprese di assicurazione;

    7. da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

  3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

  4. Tutti i componenti della commissione, nonche' i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) e f), ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonche' i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  5. I componenti di cui al comma 2...

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