LEGGE 24 dicembre 1969, n. 990 - Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Coming into Force18 Gennaio 1970
End of Effective Date30 Dicembre 2009
Published date03 Gennaio 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/01/03/069U0990/CONSOLIDATED/20091230
Enactment Date24 Dicembre 1969
Official Gazette PublicationGU n.2 del 03-01-1970
CAPO I DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile.

L'assicurazione stipulata ai sensi del precedente comma spiega il suo effetto anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario, usufruttuario o acquirente cui patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente.

L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilita' per i danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonche' dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone.

Art 1.

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile.

Per i veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso pubblico e privato, e per quelli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione deve comprendere anche la responsabilita' per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base a cui e' effettuato il trasporto.2

L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volonta', anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente.2

Art 1.

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile.

L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.

L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volonta', anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente. (2)

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 20922

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) 24

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) 25

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) 26

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