IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Riforma sulla vigilanza delle assicurazioni"; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1998;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento di funzioni
Sono trasferite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le competenze attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalle leggi 7 febbraio 1979, n. 48, 28 novembre 1984, n. 792, e 17 febbraio 1992, n. 166.
Dal completamento delle procedure di assunzione previste dal comma 3 e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le commissioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, 7 e 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono soppresse e le relative funzioni sono svolte dall'ISVAP. Le procedure per le prove concorsuali, concernenti l'iscrizione agli albi previsti dalle leggi di cui al presente comma, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono espletate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
L'ISVAP, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, e successive modificazioni, anche al fine di svolgere le funzioni di cui al presente articolo puo' assumere, previa selezione concorsuale, il personale di ruolo statale che ne faccia domanda, in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici competenti in materia assicurativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.