LEGGE 7 febbraio 1979, n. 48 - Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione

Coming into Force06 Marzo 1979
End of Effective Date31 Dicembre 2005
Enactment Date07 Febbraio 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/02/19/079U0048/CONSOLIDATED/20051013
Published date19 Febbraio 1979
Official Gazette PublicationGU n.49 del 19-02-1979
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

La tenuta dell'albo e' affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Hanno diritto di essere iscritti all'albo, a domanda, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 ovvero all'articolo 5 della presente legge.

L'attivita' di agente di assicurazione non puo' essere esercitata da chi non e' iscritto all'albo.

L'albo e' suddiviso in due sezioni:

  1. alla prima sono iscritti coloro che svolgono l'attivita' di agente di assicurazione, con l'onere di gestione a loro rischio e spese, su incarico di imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione ai sensi delle norme vigenti;

  2. alla seconda sono iscritti, ai sensi del successivo articolo 11, coloro ai quali non e' stato conferito l'incarico di agente di assicurazione o che ne siano cessati per motivi diversi da quelli per i quali deve essere disposta la cancellazione dall'albo a norma del successivo articolo 9.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Art 2.

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo e' aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi. Lo stesso Ministero provvede ad inviarne copia a tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per ciascun iscritto devono essere indicati almeno il nome, il cognome e l'anno di nascita, il comune di residenza e la data di iscrizione; per gli iscritti nella prima sezione dell'albo devono inoltre essere indicate la sede dell'agenzia e l'impresa preponente.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Art 3.

Salva diversa disposizione di legge non possono esercitare l'attivita' di agente di assicurazione gli enti pubblici e i rispettivi dipendenti, nonche' coloro che svolgono attivita' di mediatori di assicurazione.

Art 3.

L'esercizio diretto o indiretto dell'attivita' di agenti di assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria a societa' esercenti tali attivita', e' precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati anche brokers, ed agli enti pubblici e loro dipendenti.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Art 4.

Per l'iscrizione nell'albo occorre:

  1. essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

  2. godere dei diritti civili;

  3. non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione, nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;

  4. aver superato una prova di idoneita' in un esame scritto e orale nelle seguenti materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunita' economica europea la prova del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) puo' essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre mesi, rilasciate a questo effetto dalle competenti autorita' giudiziarie od amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente.

La commissione d'esame, i programmi e le modalita' dell'esame sono determinati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13.

Nella prima attuazione della presente legge detto decreto e' emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art 4.

Per l'iscrizione nell'albo occorre:

  1. essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

  2. godere dei diritti civili;

  3. non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione, nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;

  4. aver superato una prova di idoneita' in un esame scritto e orale nelle seguenti materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunita' economica europea la prova del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) puo' essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre mesi, rilasciate a questo effetto dalle competenti autorita' giudiziarie od amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente.

La commissione di esame, i programmi, le modalita' ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Nella prima attuazione della presente legge detto decreto e' emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art 4.

Per l'iscrizione nell'albo occorre:

  1. essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

  2. godere dei diritti civili;

  3. non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione, nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;

  4. aver superato una prova di idoneita' in un esame scritto e orale nelle seguenti materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunita' economica europea la prova del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) puo' essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre mesi, rilasciate a questo effetto dalle competenti autorita' giudiziarie od amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente.

La commissione di esame, i programmi, le modalita' ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Nella prima attuazione della presente legge detto decreto e' emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Art 5.

Costituiscono titoli equipollenti della prova di idoneita' di cui alla lettera d) del precedente articolo:

  1. per i cittadini degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, essere iscritti nell'albo professionale degli agenti o avere...

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