LEGGE 9 gennaio 1991, n. 20 - Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi

Coming into Force06 Febbraio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/01/22/091G0037/CONSOLIDATED/20051013
Enactment Date09 Gennaio 1991
Published date22 Gennaio 1991
Official Gazette PublicationGU n.18 del 22-01-1991
Titolo I INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N 576

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Commissario ad acta

  1. Dopo l'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 6-bis (Commissario per il compimento di singoli atti). - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorita' preposte alla vigilanza, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP puo' disporre con proprio decreto la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conforme a legge.

  2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia gia' provveduto l'ISVAP, ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa, dell'inosservanza e puo' essere disposta solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti".

    AVVERTENZA:

    Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai

    sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

    con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

    1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

    disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il

    rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui' trascritti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 6

Art 2.

Amministrazione straordinaria

  1. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 7 (Amministrazione straordinaria). - 1. Nei casi di gravi irregolarita' nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorita' preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, puo' disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4, primo comma.

  2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia gia' provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e puo' essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

  3. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri.

  4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso e' a carico dell'ente o dell'impresa.

  5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dall'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

  6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

  7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano piu' d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimita'; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta.

  8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci.

  9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, puo' convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

  10. Il commissario:

    1. propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilita' contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa;

    2. riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza;

    3. trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale;

    4. promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari.

  11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

  12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria e' protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa.

  13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto di cessazione e' adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari.

  14. Al termine della gestione straordinaria:

    1. il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione;

    2. il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attivita' svolta e li rimettono all'ISVAP;

    3. il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione.

  15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilita' contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria.

  16. Le azioni di responsabilita' promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 6

Art 3.

Modifiche agli articoli 2, 5, 10 e 21 della legge n. 576 del 1982

  1. All'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole da: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" fino a: "entro il 30 novembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT