LEGGE 12 agosto 1982, n. 576 - Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Coming into Force04 Settembre 1982
Published date20 Agosto 1982
Enactment Date12 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/20/082U0576/CONSOLIDATED/20150615
Official Gazette PublicationGU n.229 del 20-08-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Programmazione della politica assicurativa nazionale

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

  1. formula gli indirizzi della politica assicurativa, tenendo conto delle esigenze economiche e sociali del Paese, nonche' degli sviluppi del mercato assicurativo internazionale, con particolare riferimento all'area della Comunita' economica europea;

  2. verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati e indica le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;

  3. esamina la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa, predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 OTTOBRE 1998, N 373

Art 2.

Poteri del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 30 novembre di ciascun anno; emana le direttive necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al successivo articolo 3 ed esercita la vigilanza sullo stesso Istituto; adotta con propri decreti - sentita, nei casi previsti dalla legge, la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni - i provvedimenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, con esclusione di quelli espressamente attribuiti alla competenza dell'Istituto medesimo.

Art 2.

Poteri del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno; emana le direttive necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al successivo articolo 3 ed esercita la vigilanza sullo stesso Istituto; adotta con propri decreti - sentita, nei casi previsti dalla legge, la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni - i provvedimenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, con esclusione di quelli espressamente attribuiti alla competenza dell'Istituto medesimo.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 385

Art 3.

Istituzione dell'ISVAP

E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico.

Art 3.

Istituzione dell'ISVAP

E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico. 11

Art 4.

Funzioni dell'ISVAP

L'ISVAP, in conformita' agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attivita' a queste assimilate, nonche' degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa. A tal fine provvede:

  1. al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale;

  2. all'esame e alla verifica dei bilanci;

  3. alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione.

    Compete altresi' all'ISVAP:

  4. compiere tutte le attivita' necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionale e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti;

  5. procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza;

  6. espletare l'attivita' istruttoria necessaria per l'adozione dei provvedimenti attribuiti dalla legge alla competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compresa la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

  7. esprimere parere sul programma presentato dalle imprese, in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' assicurativa, nonche' sul piano di risanamento e su quello di finanziamento previsti dall'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295; nel caso in cui il parere espresso in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' assicurativa sia negativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove intenda discostarsene, e' tenuto a sentire anche il parere del Consiglio di Stato;

  8. proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle misure sanzionatorie, compresa la revoca dell'autorizzazione o dell'iscrizione, nei confronti di qualunque operatore del mercato assicurativo, nonche' delle misure e degli interventi per il risanamento e dei provvedimenti per la liquidazione coatta amministrativa, nei confronti delle imprese e degli enti di cui al primo comma;

  9. adottare tutti i provvedimenti concernenti il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa;

  10. promuovere l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti;

  11. pubblicare annualmente un rapporto sulla propria attivita', contenente anche i dati significativi sull'attivita' assicurativa nazionale e comunitaria, nonche' altri studi relativi al mercato assicurativo.

    Tutte le altre funzioni in materia di assicurazioni private non espressamente attribuite all'ISVAP dalla presente legge restano affidate alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

    Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle societa' con azioni quotate in borsa.

Art 4.

Funzioni dell'ISVAP

L'ISVAP, in conformita' agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di...

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