DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 385 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Coming into Force15 Dicembre 1994
End of Effective Date31 Dicembre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/18/094G0357/CONSOLIDATED/20051013
Enactment Date18 Aprile 1994
Published date18 Giugno 1994
Official Gazette PublicationGU n.141 del 18-06-1994 - Suppl. Ordinario n. 94
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica ai seguenti procedimenti amministrativi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, inclusi nell'elenco n. 4 allegato al testo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica":

    1) autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami danni e vita;

    2) autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa ad altri rami danni e vita;

  2. Si applica, altresi', ai seguenti procedimenti, connessi a quelli elencati nel precedente comma, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 537/1993:

    1. autorizzazione allo svincolo totale o parziale delle attivita' destinate a copertura delle cauzioni e delle riserve tecniche ed autorizzazione ad investire disponibilita', a copertura delle riserve tecniche, in attivita' diverse da quelle stabilite dalla legge;

    2. approvazione di modifiche al programma di attivita' delle imprese di assicurazione;

    3. approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio delle imprese di assicurazione ed approvazione delle modalita' della fusione di imprese di assicurazione e delle nuove norme statutarie;

    4. approvazione della nomina dei commissari liquidatori delle imprese in liquidazione volontaria e vincolo delle attivita' patrimoniali dell'impresa;

    5. decadenza dall'autorizzazione;

    6. divieto di atti di disposizione sui beni dell'impresa e di assunzione di nuovi affari;

    7. approvazione delle nuove tariffe e delle nuove condizioni di polizza, nonche' delle relative modificazioni in corso di esercizio;

    8. approvazione dei piani di partecipazione agli utili di bilancio delle imprese;

    9. autorizzazione per il collocamento all'estero di rischi speciali;

    10. autorizzazione per l'assicurazione di rischi non contemplati in tariffe e di rischi con caratteri di particolarita' ed eccezionalita';

    11. formazione dell'elenco delle imprese di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348;

    12. rilascio certificato di assicurazione a...

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