(Ambito di applicazione della legge)
Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti e alle imprese che esercitano o gestiscono nel territorio della Repubblica le assicurazioni e le operazioni indicate per rami nel punto A) della tabella allegata o assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitali o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti.
Le disposizioni della presente legge non si applicano:
alle amministrazioni pubbliche, agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, agli istituti, agli enti, alle casse e ai fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
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alle societa' di mutua assicurazione, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) previsione nello statuto della possibilita' di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o di ricorrere al concorso di terzi obbligati;
2) ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle attivita' indicate nell'allegato, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di 500.000 unita' di conto europee durante tre esercizi consecutivi. Se tale importo e' superato durante tre esercizi consecutivi, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal quarto anno;
agli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui alla lettera e) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;
alle societa' di mutuo soccorso costituite a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818.