LEGGE 22 ottobre 1986, n. 742 - Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Coming into Force22 Novembre 1986
Published date07 Novembre 1986
Enactment Date22 Ottobre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/11/07/086U0742/CONSOLIDATED/20051013
Official Gazette PublicationGU n.259 del 07-11-1986 - Suppl. Ordinario n. 104
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Ambito di applicazione della legge)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti e alle imprese che esercitano o gestiscono nel territorio della Repubblica le assicurazioni e le operazioni indicate per rami nel punto A) della tabella allegata o assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitali o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti.

  2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

  1. alle amministrazioni pubbliche, agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, agli istituti, agli enti, alle casse e ai fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;

  2. alle societa' di mutua assicurazione, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

    1) previsione nello statuto della possibilita' di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o di ricorrere al concorso di terzi obbligati;

    2) ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle attivita' indicate nell'allegato, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di 500.000 unita' di conto europee durante tre esercizi consecutivi. Se tale importo e' superato durante tre esercizi consecutivi, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal quarto anno;

  3. agli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui alla lettera e) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

  4. alle societa' di mutuo soccorso costituite a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 17 MARZO 1995 N. 174

Art 1.

IL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELL'INTERO PROVVEDIMENTO

Art 2.

(Norme applicabili alle imprese non soggette alla legge)

  1. Alle societa' di mutua assicurazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

  2. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 possono esercitare attivita' assicurativa solo nei limiti e con le modalita' previsti da leggi speciali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 17 MARZO 1995 N. 174

Art 2.

IL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELL'INTERO PROVVEDIMENTO

Art 3.

(Definizione dell'unita' di conto europea, della congruenza, della localizzazione di attivita' e del capitale sotto rischio)

  1. Agli effetti della presente legge si intende per:

  1. "unita' di conto europea (ECU)" quella definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunita' europee;

  2. "congruenza" la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attivita' rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;

  3. "localizzazione" delle attivita' in un determinato Stato la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

  4. "capitale sotto rischio" il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 17 MARZO 1995 N. 174

Art 3.

IL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELL'INTERO PROVVEDIMENTO

Art 4.

(Enti e tipi di societa' che possono esercitare le attivita' indicate nel punto A della tabella allegata)

  1. Le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata possono essere esercitate soltanto da enti di diritto pubblico o da societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita' limitata e societa' di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile.

  2. Le societa' e gli enti di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita', con esclusione di qualsiasi altra attivita' commerciale.

  3. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che abbiano per oggetto l'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata esclusivamente all'estero.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 17 MARZO 1995 N. 174

Art 4.

IL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELL'INTERO PROVVEDIMENTO

Art 5.

(Contratti e operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni)

  1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita nel territorio della Repubblica e all'estero le assicurazioni e le operazioni di cui ai punti A) e B) della tabella allegata alla presente legge, nonche' la riassicurazione negli stessi rami.

  2. I contratti stipulati, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per le assicurazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato.

Art 5.

(Contratti e operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni)

  1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita nel territorio della Repubblica e all'estero le assicurazioni e le operazioni di cui ai punti A) e B) della tabella allegata alla presente legge, nonche' la riassicurazione negli stessi rami.

  2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 DICEMBRE 1992, N. 515.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 17 MARZO 1995, N. 174

Art 5.

IL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELL'INTERO PROVVEDIMENTO

Art 6.

(Contratti compresi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero)

  1. Sono compresi nel portafoglio italiano, anche se conclusi in regime di liberta' di prestazione di servizio, i contratti stipulati dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 19 e 25 della presente legge.

  2. Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 17 MARZO 1995 N. 174

Art 6.

IL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELL'INTERO PROVVEDIMENTO

TITOLO II CONDIZIONI DI ACCESSO
CAPO I NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art 7.

(Autorizzazio...

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