DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 174 - Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita

Coming into Force19 Maggio 1995
End of Effective Date31 Dicembre 2005
Enactment Date17 Marzo 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/05/18/095G0174/CONSOLIDATED/20070226
Published date18 Maggio 1995
Official Gazette PublicationGU n.114 del 18-05-1995 - Suppl. Ordinario n. 56
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il 1993, ed in particolare l'art. 17 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, regolante l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576 del 1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazie e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea; b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea;

c) impresa: ogni societa' che esercita le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del

presente decreto;

d) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4;

e) contratto: il contratto concernente assicurazioni od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto; f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto;

g) attivita' in regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato

membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro

domicilio abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede

nello stesso Stato;

h) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato

nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con

contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero se persone

giuridiche la loro sede, in un altro Stato membro;

i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se il

contraente e' una persona giuridica, lo Stato membro della sede

della stessa cui si riferisce il contratto;

l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui e' situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione;

m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione e' assunta da uno

stabilimento situato in un altro Stato membro;

o) societa' controllata: una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso

considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in

base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza

dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare

la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto

qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;

p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per tramite di societa' controllate, societa'

fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del

capitale o dei diritti di voto. I...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT