DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 175 - Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Coming into Force19 Maggio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/05/18/095G0175/CONSOLIDATED/20070226
Enactment Date17 Marzo 1995
Published date18 Maggio 1995
Official Gazette PublicationGU n.114 del 18-05-1995 - Suppl. Ordinario n. 56
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il 1993, ed in particolare gli articoli 18 e 19, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE, e della direttiva 91/371/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunita' economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978 n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1986 n. 742, regolante l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576 del 1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE CHE COORDINA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 73/239/CEE E 88/357/CEE (TERZA DIRETTIVA ASSICURAZIONE NON VITA). Art. 1 Definizioni

  1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) Stato membro: uno Stato membro della Unione europea; b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; c) impresa: ogni societa' che esercita le assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al presente decreto; d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 82, comma 5; e) Stato membro di ubicazione del rischio:

1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e

beni mobili in essi contenuti, sempreche' entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;

3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il

contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro

mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo

Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il

contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti;

f) rischio assunto in regime di stabilimento: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio del medesimo Stato membro in cui e' ubicato il rischio;

g) rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui e' situata la sede legale dell'impresa che assume il rischio; i) Stato membro...

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