LEGGE 28 novembre 1984, n. 792 - Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione

Coming into Force14 Dicembre 1984
Published date29 Novembre 1984
Enactment Date28 Novembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/11/29/084U0792/CONSOLIDATED/20051013
Official Gazette PublicationGU n.329 del 29-11-1984
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Definizione

Agli effetti della presente legge e' mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attivita' rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, n.209

Art 2.

Attivita' del mediatore

L'attivita' di mediatore di assicurazione o riassicurazione non puo' essere esercitata in nome proprio od altrui da chi non e' iscritto all'albo.

Non e' consentita la contemporanea iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e all'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

L'esercizio dell'attivita' di mediazione assicurativa e riassicurativa, compresa la partecipazione di controllo di societa' esercenti tale attivita', e' precluso agli agenti e produttori di assicurazione, alle imprese di assicurazione ed agli enti pubblici e loro dipendenti.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, n.209

Art 3.

Albo dei mediatori

E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - l'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

Non puo' essere prestata dalla stessa persona fisica la contemporanea attivita' di mediatore di assicurazione e riassicurazione.

L'albo e' suddiviso in due sezioni:

  1. alla prima sono iscritte le persone fisiche;

  2. alla seconda sono iscritte le societa'.

Nelle rispettive sezioni sono tenuti distinti i mediatori di assicurazione da quelli di riassicurazione.

L'albo e' soggetto alla revisione almeno ogni cinque anni.

L'elenco degli iscritti all'albo nonche' tutte le variazioni sono comunicati, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo e' aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi.

Per ciascun iscritto alla prima sezione dell'albo devono essere indicati almeno il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio e la data di iscrizione; per gli iscritti alla seconda sezione dell'albo, devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale con la specificazione del tipo di societa', la sede statutaria, il nome dei legali rappresentanti e dei preposti all'esercizio dell'attivita' di mediazione.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, n.209

Art 4.

Condizioni per l'iscrizione delle persone fisiche

Per ottenere l'iscrizione nella prima sezione dell'albo e' necessario:

  1. essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea ovvero, se non cittadino, residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

  2. godere dei diritti civili;

  3. avere domicilio nel territorio della Repubblica;

  4. non aver riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, e per i delitti societari, fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, nonche' per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

  5. non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

  6. aver aderito al fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dalla propria attivita' e non garantiti dalla polizza di cui alla successiva lettera g). Il fondo e' amministrato da un comitato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da tre rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre mediatori eletti dagli iscritti all'albo, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presieduto da un componente eletto dal comitato stesso, che lo sceglie tra i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il fondo e' alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei contributi, comunque non inferiore allo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, e' fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e del volume di affari. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al funzionamento del fondo;

  7. avere stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura e' stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 12 della presente legge;

  8. aver superato una prova di idoneita' consistente in un esame scritto ed in un colloquio nelle seguenti materie:

    disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e mediazione;

    disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

    nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

    principi di tecnica assicurativa;

    per i mediatori di riassicurazione l'esame deve anche comprendere:

    nozioni di tecnica riassicurativa;

    nozioni di diritto internazionale e comparato.

    Per la partecipazione alla prova di idoneita' occorre essere muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

    La commissione d'esame, i programmi, le modalita' ed i compensi per i componenti della commissione sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 12. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

    Sono esonerati dalla prova di idoneita':

  9. coloro che, gia' iscritti all'albo, chiedono nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;

  10. coloro che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in una impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in una impresa di cui al successivo articolo 5, o siano stati per lo stesso periodo agenti di assicurazione iscritti nella prima sezione del relativo albo.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, n.209

Art 5.

Condizioni per l'iscrizione delle societa'

Per ottenere l'iscrizione nella seconda sezione dell'albo, le societa' debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati nello stesso comune;

  2. l'oggetto sociale deve essere limitato all'attivita' di mediazione assicurativa o riassicurativa, con esclusione di qualsiasi altra attivita' che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;

  3. l'amministratore delegato e il direttore generale debbono essere iscritti all'albo, e avere esercitato per almeno cinque anni l'attivita' di mediatore di assicurazione o di riassicurazione;

  4. essere legalmente rappresentate e gestite nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte alla prima sezione dell'albo;

  5. avere aderito al fondo di garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettera f);

  6. avere stipulato la polizza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera g).

Le societa' che esercitano la mediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale non inferiore a duecento milioni.

E' fatto obbligo alle societa' che esercitano contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attivita' persone fisiche diverse provviste ciascuna dei requisiti richiesti dall'articolo 4.

La domanda di iscrizione, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonche' della prova dell'avvenuto loro deposito presso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT