La problematica applicazione delle norme CEDU nell'ordinamento italiano

AutoreCocozza V.
Pagine173-179
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Vincenzo Cocozza
LA PROBLEMATICA APPLICAZIONE DELLE NORME CEDU
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
SOMMARIO: I. Due interessanti decisioni del giudice amministrativo dopo l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona: 1. La sentenza del Consiglio di Stato n. 122 0 del 19 gennaio 2010; 2. La sentenza del TAR
Lazio, Sez. II Bis, n. 11984 del 18 maggio 2010. - II. Il giudice ordinario e l’applicazione della CE-
DU: SS.UU. 28507/2005. - III. La ricostruzione operata dalla Corte Costituzionale nelle sentenza nn.
348 e 349 del 2007. - IV. Alcuni problemi sul campo. - V. Le peculiarità del giudizio del giudice or-
dinario e costituzionale.
I. Due interessanti decisioni del giudice amministrativo dopo l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona
Due decisioni del giudice amministrativo, dopo l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, richiamano l’attenzione sulla ampia problematica relativa alle modalità appli-
cative della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Si tratta della sentenza del Consiglio di Stato n. 1220 del 19 gennaio 2010. E di
quella del T.A.R. Lazio, Sezione II bis, n. 11984 del 18 maggio 2010.
Le due decisioni presentano un elemento in comune che si mostra con una sua non
irrilevante significatività. Il giudice amministrativo perviene all’affermazione che dopo
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona sia consentito al giudice la disapplicazione della
legge interna non in linea con la disciplina della CEDU. E consegue tale conclusione seb-
bene si tratti, per così dire, di un obiter dictum dal momento che né nell’una, né nell’altra
ipotesi, tale considerazione è necessaria per il decisum o è, comunque, utilizzata a tal fine.
1. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1220 del 19 gennaio 2010
Il Consiglio di Stato, infatti, deve procedere in sede di giudizio di ottemperanza af-
finché l’amministrazione ricorrente possa validamente ottenere il pagamento del credi-
to vantato nei confronti del privato. Si tratta di una pretesa che non è possibile soddi-
sfare attraverso gli strumenti di cui normalmente dispone il giudice amministrativo nel-
la fase dell’ottemperanza e, pertanto, lo stesso giudice deve in qualche modo utilizzare
altra strumentazione per pervenire al risultato. Ebbene, soccorre al riguardo, secondo il
Consiglio di Stato, il principio della effettività della tutela giurisdizionale desumibile
dall’art. 24 della Costituzione e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo. Con riferimento a quest’ultima, il Consiglio di Stato, incidentalmente come
detto, osserva che essa è divenuta direttamente applicabile a seguito della modifica
dell’art. 6 disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Dopo aver compiuto questa osservazione, però, il Consiglio di Stato evidenzia
che, comunque, al di là della entrata in vigore della nuova formulazione del Trattato,
già competeva al giudice nazionale di prevenire la violazione della CEDU scegliendo
la soluzione che la rispetti. Ed è sulla base di quest’ultimo assunto che il Consiglio di
Stato ritiene che, in sede interpretativa, possa essere colmata la lacuna che non consen-
te la piena ed effettiva tutela con l’applicazione di quanto previsto dall’art. 389 Cod.
proc.civ. affinché si abbia un titolo per l’esecuzione forzata ai senti dell’art. 474 dello
stesso Codice.

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