La violazione del giudicato costituzionale da parte del legislatore: spunti ricostruttivi e novità nella più recente giurisprudenza costituzionale

AutoreDal Canto F.
Pagine181-192
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Francesco Dal Canto
LA VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE DA PARTE
DEL LEGISLATORE: SPUNTI RICOSTRUTTIVI E NOVITÀ NELLA
PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE1
SOMMARIO: I. Premessa. - II. Le ragioni della cautela della dottrina nei confronti del concetto di giudicato
costituzionale … - III. …e il loro possibile superamento. - IV. Il vizio da riproduzione normativa. - V.
L’orientamento della giurisprudenza costituzionale. - VI. Le pronunce costituzionali più recenti: la
denuncia più frequente del vizio da violazione del giudicato costituzionale. - VII. Le novità contenute
nella sent. n. 350/2010: a) la “priorità” logica del vizio riguardante la violazione del giudicato. - VIII.
Segue: b) l’assorbimento degli originari vizi della norma riproduttiva. - IX. Segue: c) la violazione del
giudicato come ipotesi di “doppia incostituzionalità”.
I. Premessa
Parte della dottrina considera il concetto di giudicato costituzionale con evidente
sospetto e anche molti di coloro che ne assumono lesistenza sovente dubitano che esso
possa essere invocato nei confronti del legislatore. Dal canto suo la Corte costituziona-
le, anche con pronunce recenti, ha per lo più mostrato, seppur attraverso un numero
piuttosto limitato di decisioni, di attribuire a tale istituto una chiara consistenza giuridi-
ca e una precisa efficacia anche quale limite alla funzione legislativa2.
Nel presente contributo si intende sinteticamente ripercorrere le ragioni dellevo-
cato atteggiamento di sospetto da parte della dottrina nonché quelle utili a giustificare il
loro superamento. Ci si soffermerà, inoltre, sullesame del vizio da riproduzione di
norma già dichiarata incostituzionale, per poi segnalare alcuni elementi di novità con-
tenuti in alcune recenti pronunce costituzionali.
II. Le ra gioni della cautela della dottrina nei confronti del concetto di g iudicato
costituzionale …
Le ragioni che giustificano la cautela della dottrina nei confronti del giudicato co-
stituzionale sono, sul piano teorico3, almeno tre.
In primo luogo, secondo un orientamento assai risalente nel tempo, atteso che il
giudicato è un istituto tipicamente processuale, la sua utilizzazione con riferimento alle
decisioni della Corte costituzionale assume implicitamente il significato di un automa-
tico inserimento delle attività di essa allinterno di un terreno comune a quello degli
altri processi; problema annoso, rispetto al quale, soprattutto in passato, si è preferito
un approccio dubitativo.
1 Il presente contributo, destinato agli Studi in onore di Aldo Loiodice, costituisce una parziale rielabo-
razione di un lavoro dal t itolo La violazione del giudicato costituzionale da p arte del legislator e per imme-
diata e r eiterata ripr oduzione normativa, pubblicato in Giur.it., n. 5/2011, 1015 ss.
2 Significativa, sebbene ovviamente non decisiva, la scelta operata dallallora Presidente della Corte
costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, di i nserire nella Relazione a nnuale sulla giustizia costituzionale nel
2003 un paragrafo (1.16) appositamente dedicato al giudicato costituzionale.
3 Obiezioni di ordine più pratico derivano sopratutto dalla circostanza che, comè noto, anche a voler
ammettere lesistenza di un giudicato costituzionale, non sono previsti nellordinamento strumenti giuridici
funzionali alla garanzia della sua effettività, almeno del tipo di quelli che, nel processo amministrativo, si sostan-
ziano nel giudizio di ottemperanza. Sul punto, per tutti, A. LOIODICE, Profili di un’eventuale esecuzione del giudi-
cato costituzionale, in Atti del seminario sul procedimento costituzionale, Roma, 1989, 197ss.

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