Le fonti pattizie sub-concordatarie nell'ordinamento italiano
Autore | Pedrazza Gorlero M. |
Pagine | 241-248 |
241
Maurizio Pedrazza Gorlero
LE FONTI PATTIZIE SUBCONCORDATARIE
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
SOMMARIO: I. La disciplina costituzionale pattizia dei rapporti fra Stato e Chiesa: il principio concordatario
come principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale. - II. Il differente livello di garanzia co-
stituzionale del principio pattizio nei rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e con le confessioni
religiose diverse dalla cattolica. - III. La co mpetenza dello Stato nella materia dei rapporti fra la Re-
pubblica e le confessioni religiose, con particolare riferimento alla confessione cattolica: il principio
concordatario e la preminenza delle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi e delle loro successive
modificazioni: dall’ordinamento in ternazionale all’ordinamento interno. - IV. Gli accordi e le intese
fra Stato e Chiesa previste dall’Accordo di Villa Madama e gli atti normativi di esecuzione interna: le
leggi e i regolamenti. I regolamenti delegificanti. - V. Il pri ncipio concordatario nella discip lina dei
rapporti fra lo Stato, la Chiesa e le Regioni nelle materie di competenza residuale e concorrente. I re-
golamenti statali di esecuzione di leggi cornice in materia religiosa. Gli ulteriori ambiti di potestà le-
gislativa e amministrativa regionale sottoposti al principio pattizio ex art. 118, c.3, Cost. - VI. Le rela-
zioni pattizie della confessione cattolica con la normazione e l’amministrazione locale. Lo ‘sciogli-
mento’ del principio pattizio nei moduli di ‘gestione concordata’ della democrazia partecipativa.
I. La disciplina costituzionale pa ttizia dei rappor ti fra Stato e Chiesa: il pr incipio
concordatario come principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale
L’espressione fonti pattizie subconcordatarie, sciolta e precisata, designa le fonti
sottordinate ai Patti Lateranensi, alle leggi di esecuzione degli stessi e alle leggi esecu-
tive delle loro successive modificazioni, accettate dalle due parti (art. 7, c.2, Cost.).
Il riferimento è, dunque, ad atti normativi i cui soggetti e la cui efficacia si conten-
gono nell’ambito dell’ordinamento italiano. Atti che, tuttavia, appaiono collegati per
derivazione ai Patti Lateranensi, i quali sono stati stipulati in un ordinamento esterno a
quello dello Stato, con un soggetto – la Chiesa cattolica – indipendente e sovrano per
statuizione costituzionale (art. 7, c.1, Cost.), la cui soggettività universale si estende
oltre i limiti territoriale e personale dello Stato stesso e, quindi, oltre la sfera di effica-
cia del suo ordinamento. Un ordinamento ‘esterno’, ma comune ai soggetti pattuenti, di
rango internazionale o assimilato, cui la Repubblica è vincolata nelle forme e nei limiti
fissati dalla Costituzione.
Poiché è possibile che le fonti sottordinate alle leggi di esecuzione risentano della
particolare disciplina costituzionale dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, va preliminar-
mente accertato quale sia tale disciplina e se e come essa dispieghi la propria influenza.
Sono soltanto due le disposizioni costituzionali nelle quali compare il termine ‘so-
vranità’ unitamente alla modalità pattizia della sua limitazione: l’art. 11 Cost. e il già
citato art. 7, c.2, Cost., nei quali il Costituente ha indicato direttamente l’autolimite: nel
primo articolo, nei confronti di un ordinamento esterno, derivato ma preminente su
quello italiano (oggi impersonato dall’ordinamento europeo), nel secondo, rispetto a un
ordinamento esterno nel quale la disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa è il ri-
sultato di una pattuizione necessaria, consegnata a una fonte di competenza – i Patti La-
teranensi – e collocata in un quadro costituzionale che garantisce le libertà religiose,
individuali e collettive, e l’eguaglianza di trattamento di tutte le confessioni (artt. 19 e
8, c.1, Cost.).
Più precisamente, il Costituente ha introdotto nell’art. 7, c.2, Cost. un principio
fondamentale, consistente nella disciplina pattizia delle relazioni tra lo Stato e la Chie-
sa nei comuni ambiti d’interesse, l’individuazione dei quali è rimessa ai soggetti pat-
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