Il processo ordinario di cognizione davanti al giudice amministrativo di primo grado

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine441-456
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IL PROCESSO ORDINARIO
DI COGNIZIONE DAVANTI AL GIUDICE
AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
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La struttura del procedimento
Il processo ordinario di cognizione davanti al Tar, nell’ambito di ogni
tipo di giurisdizione e per la generalità delle azioni proponibili, si ca-
ratterizza per una serie di fatti e/o atti normativamente preordinati
e coordinati in funzione di un determinato ef‌fetto f‌inale conclusivo
del procedimento, che è l’esercizio della funzione giurisdizionale. Si
tratta, in sostanza, di una sequenza procedimentale che inizia con il
ricorso e (ordinariamente) si conclude con la pronuncia del giudice ri-
solutiva della controversia. La stessa è schematizzabile come segue:
Decorrenza del termine
per ricorrere
Costituzione del ricorrente
Redazione del ricorso
Notif‌ica del ricorsoDecorrenza del termine per:
Formazione del fascicolo
del ricorrente
Costituzione delle parti
convenute
Deposito istanza di
f‌issazione dell’udienza
Istruttoria processuale
(giudice monocratico)
Intervento di terzo almeno
30 gg. prima dell’udienza
Assegnazione al giudice relatore
e f‌issazione dell’udienza
Proposizione ricorso incidentale
(entro 60 gg . dalla notif‌ica de l r i c o r s o )
Eccezione inc. TAR/Sez. s t a c c a t a (entro
9 0 g g . dalla notif‌ica de l ricorso)
Azione di annullamento:
n e l t e r m i n e d e c a d e n z i a l e d i 60 gg.
o nel termine prescrizionale
Azione di condanna:
nel termine decadenziale di 120 gg.
(per lesione di interessi legittimi)
o nel termine di prescrizione
(per lesione e diritti soggettivi)
Entro 30 gg. dall’ultima notif‌ica
Entro 60 gg. dalla notif‌ica del ricorso
- Entro un anno immediatamente: se
è chiesta una misura cautelare
- Entro un anno, oppure
- Immediatamente se è chiesta una
misura cautelare
Adempimenti istruttori
dell’amm.ne intimata
Entro 60 gg. dalla notif‌ica del ricorso
Parte X | La giustizia amministrativa e le responsabilità della P.A
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Procedure eventuali
Comunicazione data udienza
Deposito documenti
Deposito memorie e repliche
Udienza di discussione
Decisione della causa
Redazione del provvedimento
Avviso alle parti
Riti di secondo grado
Termine ultimo
per la costituzione delle parti.
Eventuali istanze di ricusazione del
giudice vanno presentate entro 3 gg.
prima dell’udienza
Regolamento preventivo
di giurisdizione (termine ultimo)
Ricorso per motivi aggiunti
(richiesta differimento udienza)
Istruttoria processuale (collegio)
Regolamento di competenza
(termine ultimo)
Almeno 60 gg. prima dell’udienza
Fino a 40 gg. liberi prima delludienza
Memorie: f‌ino a 30 gg. liberi prima
dell’udienza
Repliche: f‌ino a 20 gg. liberi prima
dell’udienza
Entro 45 gg. dalla decisione
Entro 5 gg. dal deposito
2
La decorrenza del termine per ricorrere
La proposizione del ricorso è soggetta ad un rigoroso termine deca-
denziale (vedi par. 4), per cui è necessario esaminare con attenzione
la relativa decorrenza, al f‌ine di non incorrere nell’irricevibilità del
ricorso.
Se l’azione ha per oggetto l’annullamento di un atto lesivo di una
posizione di interesse legittimo il termine decorre (art. 41, comma
2, CPA):
- per gli atti di natura recettizia, dalla notif‌ica individuale o dalla
comunicazione del provvedimento;
- per gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria (prevista da dispo-
sizioni di legge o in base alla legge) e che non richiedano la notif‌ica
individuale, dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione.
Qualora il provvedimento sia soggetto a forme plurime di pubblicità,
il termine decorre dalla scadenza dell’ultima pubblicazione.
In alterativa, il termine inizia a decorrere da quando il ricorrente ha
comunque acquisito aliunde la piena conoscenza dell’atto.
Tutela di
interessi
legittimi

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