La Corte dei conti e i tribunali delle acque

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine493-495
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LA CORTE DEI CONTI E
I TRIBUNALI DELLE ACQUE
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La Corte dei conti
La Corte dei conti è un organo a rilevanza costituzionale (artt. 100 e
103 Cost.) ed esercita le seguenti funzioni:
- di controllo, a sua volta distinto in controllo preventivo di legitti-
mità (su determinati atti del Governo) e controllo successivo sulla
gestione, volto alla verif‌ica di ef‌f‌icienza, ef‌f‌icacia ed economicità
dell’azione amministrativa (in quest’ultimo caso svolge funzioni di
organo di controllo di secondo grado rispetto ai servizi di controllo
interno delle singole amministrazioni);
- consultiva, in ordine alle norme che determinano modif‌icazioni alla
legge di contabilità generale dello Stato;
- giurisdizionale, in ordine alla responsabilità amministrativa e con-
tabile dei pubblici funzionari (vedi Cap. 48, par. 3), alla materia
pensionistica e ad alcune limitate materie per giudizi ad istanza di
privati.
Per quanto concerne la giustizia amministrativa la funzione rilevante
è quella giurisdizionale.
La struttura giurisdizionale della Corte dei conti è simile a quella del complesso Tar - Con-
siglio di stato, con sezioni giurisdizionali decentrate (istituite in tutte l e Regioni quali
organi di primo grado) e sezioni giurisdizionali centrali (con fun zioni di appello). È,
altresì, previsto il collegio delle sezioni riunite per la gestione dei conf‌litti di competenza
e la risoluzione di questioni di massima o sottoposte dal procuratore generale. Presso
le sezioni regionali e centrali operano le procure (regional i e centrale) per l’esercizio
della funzione di pubblico ministero nel processo contabile di responsabilità (in posizione
autonoma e neutrale nell’interesse della legge).
La giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva (nelle materie ad
essa devolute conosce sia dei diritti soggettivi sia degli interessi le-
gittimi ed esclude la giurisdizione di qualsiasi altro giudice), piena
(conosce sia del fatto sia del diritto, con poteri analoghi a quelli del
giudice ordinario in ordine agli atti amministrativi) e sindacatoria
(giudica senza essere v incolata ai contenuti delle domande del PM,
delle parti private e relativi motivi dedotti in giudizio).
Funzioni
Caratter i
della giuri -
sdizione

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