Le impugnazioni
Autore | G. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca |
Pagine | 483-488 |
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LE IMPUGNAZIONI
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Disciplina generale delle impugnazioni
Anche nel processo amministrativo, come negli altri ordinamenti
processuali, esistono strumenti (cd. Impugnazioni) per ottenere
il riesame (totale o parziale) della vicenda processuale definita in
primo grado o nel grado precedente quando sono previsti più di due
gradi di giudizio. Il giudizio di riesame è attribuito a un giudice di-
verso da quello che si è già pronunciato (appello e ricorso per cas-
sazione) oppure allo stesso giudice che ha già esaminato la vicenda
(revocazione e opposizione di terzo).
Gli attuali mezzi di impugnazione sono l’appello, la revocazione,
l’opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione (art. 91 CPA).
L’impugnazione si svolge secondo le disposizioni del processo or-
dinario di I grado avanti al Tar, osservando le seguenti disposizioni
generali e salvo espresse deroghe dettate per ciascun procedimento
impugnatorio (art. 38 CPA).
Se non diversamente disposto da norme speciali, l’impugnazione si
propone con ricorso da notificare entro il termine perentorio di 60
giorni dalla notificazione della sentenza. Se questa non è stata noti-
ficata, allora l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’art.
395 Cpc e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro 6
mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 92, commi, 1 e 3 CPA).
Il termine lungo di 6 mesi non si applica nei confronti delle parti non costituite in giudi zio
(e che non ricevono la notifica della sentenza) che dimostrino di non aver avuto cono-
scenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione (art. 92,
comma 4, CPA).
Se la sentenza è stata notificata (ai fini della decorrenza dei termini per
impugnare) il ricorso deve essere notificato nella residenza o nel domi-
cilio della controparte indicato nell’atto di notifica della sentenza stes-
sa. In caso contrario il ricorso contenente l’impugnazione va notificato
presso il difensore oppure nella residenza o nel domicilio della contro-
parte definiti per il giudizio e risultanti dalla sentenza (art. 93 CPA).
Termini
per le
impugnazioni
Luogo di
notificazione
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