Il giudice amministrativo ordinario

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine425-440
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IL GIUDICE AMMINISTRATIVO
ORDINARIO
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Gli organi della giurisdizione amministrativa
Nell’ambito della giustizia amministrativa il ruolo di maggior rilievo,
anche sotto il prof‌ilo della trattazione scientif‌ica, spetta agli organi
della giurisdizione amministrativa. La tutela di fronte al giudice ordi-
nario non si discosta di molto, come si è visto, rispetto al contenzioso
fra soggetti privati, studiato nell’ambito del diritto processuale civile,
una volta che è stata individuata la sua giurisdizione e def‌initi i limiti
(interni) della stessa di fronte al provvedimento amministrativo.
Rispetto all’ordinamento giudiziario (giudici civili, penali e magistra-
ti del pubblico ministero), la giurisdizione amministrativa costituisce
una giurisdizione speciale, anche se gode della piena dignità di giu-
dice con tutte le garanzie di indipendenza, imparzialità e di ef‌fettività
di tutela che la Costituzione attribuisce alla magistratura.
All’interno della giurisdizione amministrativa si distingue fra:
a) giudici amministrativi ordinari, rappresentati dai tribunali am-
ministrativi regionali (Tar) in primo grado e dal Consiglio di Stato in
grado di appello. In Sicilia le funzioni di appello sono svolte dal Consi-
glio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana, mentre nella
Regione Trentino Alto Adige vigono norme particolari per la compo-
sizione del Tar distinto tra sezioni autonome di Trento e di Bolzano;
b) giudici amministrativi speciali (vedi Cap. 45), con ambito giu-
risdizionale delimitato dalla legge in determinate materie (tra i più
importanti ricordiamo la Corte dei conti, i Tribunali delle acque pub-
bliche e le Commissioni tributarie).
Il D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (in vigore dal 16-9-2010), emanato a
seguito della delega contenuta nell’art. 44, della Legge n. 69/2009,
costituisce il primo e organico Codice del Processo Amministrativo
(di seguito CPA) avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Con-
siglio di Stato.
Le ragioni della codif‌icazione muovono da esigenze formali e so-
stanziali.
Sul piano formale il CPA raccoglie e coordina le norme processuali
che erano sparse in una molteplicità di testi normativi, anche ultra-
Struttura
della giuri -
sdizione
ammini-
strativa
Disciplina
processuale
Parte X | La giustizia amministrativa e le responsabilità della P.A
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secolari, come il regolamento di procedura di cui al R.d. n. 642/1907
(cui va aggiunto, tra i più importanti, il T.U. delle leggi sul Consi-
glio di Stato di cui al R.d. n. 1054/1924, la legge istitutiva dei Tar n.
1034/1971 e leggi successive di riforma, come il D.Lgs. n. 80/1998 e
L’esigenza sostanziale discende sia dall’evoluzione normativa che
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che hanno ricono-
sciuto al giudice amministrativo i medesimi strumenti di tutela di cui
dispone il giudice ordinario. In particolare, dopo il riconoscimento
della risarcibilità dell’interesse legittimo (Vedi Cassazione, Sez. Un.
n. 500/1999), i successivi interventi normativi e della Corte costitu-
zionale, è emerso con chiarezza il mutamento sostanziale dell’inte-
resse legittimo, la cui tutela esige uno strumentario processuale non
dissimile da quello previsto per i diritti soggettivi. Di conseguenza
le norme, formalmente vigenti, ancora legate in prevalenza ad una
struttura processuale di tipo impugnatorio, necessitavano di un ade-
guamento alla mutata struttura processuale estesa a un più ampio
ambito di azioni e mezzi di tutela.
Per quanto invece non disciplinato dal CPA si applicano le disposi-
zioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espres-
sione di principi generali (art. 39 CPA).
I tribunali amministrativi reg ionali (Tar) sono organi di giustizia amministrativa di
primo g rado, istituiti con la L . 6-12-1971, n. 1034, che hanno sede nei capoluoghi di
Regione. Le loro circosc rizioni sono reg ionali e comp rendono le provin ce facenti par te
delle singole Regioni. In Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia sono istituite anche sezioni staccate, con competenza territoriale limitata
ad alcune province della Regione. Una sezione staccata con ordinamento specia le è pure
istituita nella regione Trentino Alto Ad ige ed ha sede a Bolzano (costituita da magistrati
di lingua te desca e lingua italiana nominati in parte da l governo e in par te designati dal
Consiglio provinciale di Bolzano). Ogni Tar è composto dal Presidente del Tribunale (che
è un magistrato) e da magistrati amministrativi inquadrati nelle differenti qualif‌iche (consi-
glieri, primi referendari e referendari). Alla qualif‌ica di referendario si accede per concorso
pubblico, mentre le successive qualif‌iche sono assegnate per progressione di carriera. In
relazione alla dimensione del Tar, lo stesso può essere suddiviso in più sezioni. Ciascuna
sezione è composta da non meno di cinque magistrati. Nei Tar divisi in più sezioni, il
presidente del tribunale presiede la prima sezione; le altre sezioni, ivi comprese quelle
staccate, sono presiedute da un consigliere di Tar, appositamente incaricato di tali fun-
zioni. All’interno di ciascuna sezione l’organo decisionale è costituito dal presidente e da
due magistrati (collegio giudicante). Il presidente del tribunale amministrativo regionale
(o delle singole sezioni), all’inizio di o gni anno, stabilisce il calendario delle udienze e,
all’inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di mas-
sima stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Il Consiglio di Stato è l’organo di giustizia amministrativa di secondo e ultimo g rado
(appello) con sede a Roma, ed è composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dal

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