La tutela innanzi al giudice ordinario

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine419-424
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LA TUTELA INNANZI
AL GIUDICE ORDINARIO
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Il giudice ordinario e
la pubblica amministrazione
Come si è visto nel Capitolo 35, la tutela giurisdizionale nei confron-
ti dell’azione amministrativa è strutturata sulla base di un sistema
dualistico che assume, come principale criterio di riparto giurisdi-
zionale (fra giudice ordinario e giudice amministrativo), la natura
della posizione soggettiva fatta valere (diritto soggettivo o interesse
legittimo).
Il giudice ordinario ha, pertanto, giurisdizione:
a) su tutte le controversie che hanno per oggetto diritti soggettivi
(art. 2, L. n. 2248/1865, all. E), eccetto i casi in cui la materia è
devoluta alla giurisdizione esclusiva di altro giudice (es.: Corte dei
conti, commissioni tributarie, giudice amministrativo);
b) sulle controversie che hanno per oggetto interessi legittimi,
quando la legge gli attribuisce giurisdizione esclusiva (come nel caso
del giudice di pace e del tribunale in materia di sanzioni ammini-
strative ai sensi dell’art. 22bis della L. n. 689/1981);
c) su tutte le controversie in cui non è possibile distinguere fra di-
ritti soggettivi e interessi legittimi (oppure tale distinzione risulta
estremamente dif‌f‌icile) per cui la legge attribuisce la giurisdizione
a un determinato giudice def‌inendo, a volte, anche le speciali norme
processuali (es.: ricorso al giudice di pace contro il decreto di espul-
sione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 13, 8°
comma, del D.Lgs. n. 286/1998).
Un cenno particolare deve essere rivolto alla giurisdizione in materia di pubblico im-
piego. Fino al 30-6-1998, la stessa apparteneva, in via esclusiva, al giudice amministra-
tivo (Tar e Consiglio di Stat o) e si caratterizzava per un f‌i tto intreccio di interessi legittimi
(poteri pubblicistici dell’autorità amministrativa nei confronti dei propri dipendenti) e diritti
soggettivi (per lo più legati agli aspetti economici del rappor to). Con la privatizzazione del
pubblico impiego, disposta attraverso il D.Lgs. n. 29/1993, questo settore giurisd izionale
è stato trasferito al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, incluse le con-
troversie relative all’assunzione (eccetto l’espletamento delle procedure concorsuali), alle
indennità di f‌ine rapporto, al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali e alla
relativa responsabilità, ai comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni. Il
giudice esercita i poteri del giudice del lavoro ancorché vengano in questione atti ammini-
La giuri-
sdizione
del G.O.

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