DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Coming into Force31 Maggio 2017
Published date16 Maggio 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/CONSOLIDATED/20191230
Enactment Date13 Aprile 2017
Official Gazette PublicationGU n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante «Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante «Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione», e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ed in particolare l'articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;

Visto il «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» approvato il 29 ottobre 2009 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Principi e finalita'

  1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunita' di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta' compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalita' sono perseguite secondo le modalita' e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12.

  3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:

    1. promuove la continuita' del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attivita' di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

    2. concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attivita';

    3. accoglie le bambine e i bambini con disabilita' certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;

    4. rispetta e accoglie le diversita' ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;

    5. sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunita' educativa e scolastica;

    6. favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;

    7. promuove la qualita' dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.

  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.

Art 2.

Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

  1. Nella loro autonomia e specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.

  2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e' costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

  3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

    1. nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita', dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita' organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita' ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita' con la scuola dell'infanzia;

    2. sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

    3. servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

  4. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu' educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalita' educative, di cura e di...

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