La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1
Per affermare il ruolo centrale della scuola nella societa' della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunita' di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione e' orientata alla massima flessibilita', diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunita' scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realta' locali.
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La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialita' e degli stili di apprendimento nonche' della comunita' professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilita' dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:
l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attivita' e insegnamenti interdisciplinari;
il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonche' della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.
Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attivita' curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonche' di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.
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Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita', nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita';
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali;
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014;
valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
definizione di un sistema di orientamento.
In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica» sono sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di...