DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione

Coming into Force19 Luglio 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/07/04/13G00121/CONSOLIDATED/20170516
Enactment Date28 Marzo 2013
Published date04 Luglio 2013
Official Gazette PublicationGU n.155 del 04-07-2013
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi da 612 a 615;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, ed in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera b), e 5;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'articolo 19, comma 1, che prevede il ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione pedagogica, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'articolo 51;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 397;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 9 che disciplina le modalita' di organizzazione e di svolgimento della funzione ispettiva;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 agosto 2012;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell'Adunanza del 20 novembre 2012;

Ritenuto che le proposte emendative del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, condivisibili nelle finalita' e nelle linee di fondo, tuttavia non comportano la necessita' di apportare modificazioni all'articolato, gia' idoneo a soddisfare le esigenze manifestate da tale organo;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 ottobre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i rapporti con il Parlamento - n. 337 del 6 febbraio 2013, con la quale e' stato comunicato che l'Ufficio di Presidenza della VII Commissione della Camera dei deputati ha convenuto di non procedere all'esame dell'Atto n. 536;

Acquisito il parere della 7^ Commissione del Senato reso in data 14 febbraio 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni e soggetti

  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1. S.N.V.: Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

    2. Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

    3. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

  2. L'S.N.V. e' costituito dai seguenti soggetti:

    1. Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;

    2. Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

    3. contingente ispettivo: contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l'attivita' di valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto.

  3. Concorrono, altresi', all'attivita' di valutazione:

    1. la conferenza: conferenza per il coordinamento funzionale dell'S.N.V., di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto;

    2. i nuclei di valutazione esterna: nuclei costituiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

Art 2.

Obiettivi e organizzazione dell'S.N.V.

  1. Ai fini del miglioramento della qualita' dell'offerta formativa e degli apprendimenti, l'S.N.V. valuta l'efficienza e l'efficacia...

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