LEGGE 4 aprile 2012, n. 35 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0056)

Coming into Force07 Aprile 2012
Published date06 Aprile 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/04/06/012G0056/ORIGINAL
Enactment Date04 Aprile 2012
Official Gazette PublicationGU n.82 del 06-04-2012 - Suppl. Ordinario n. 69
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 aprile 2012 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la

pubblica amministrazione e

la semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo

economico e delle infrastrutture e

dei trasporti

Profumo, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione

al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5

All'articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: «dal codice del

processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al

decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104»;

al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;

al capoverso 9-quater, primo periodo, la parola: «previsti» e'

sostituita dalla seguente: «previsto»;

al capoverso 9-quinquies, le parole: «e' espressamente

indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente

indicati» e le parole: «di cui all'articolo 2» sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 1:

al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «nel corso

dell'anno precedente» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli

minimi richiesti dalle direttive medesime»;

al capoverso 2-ter:

alla lettera d), dopo le parole: «secondo la disciplina del»

sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di

cui al»;

alla lettera e), le parole: «degli stessi» sono sostituite

dalle seguenti: «delle stesse»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59, e dei

successivi accordi attuativi.

3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i

tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n.133, e successive modificazioni.

3-quater. Sulla base degli esiti delle attivita' definite nel

programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e

non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi

pubblici;

b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e

sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi

pubblici;

c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della

frequenza degli adempimenti;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi

derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei

centri di responsabilita' amministrativa.

3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e' adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma e' ispirato al principio della proporzionalita' degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attivita' di misurazione e di riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonche' gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59, e dei successivi accordi attuativi.

3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma

3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive

modificazioni.

3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per

la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al

presente articolo

.

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 381 del» sono inserite

le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita' per il riconoscimento della validita' su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, e successive

modificazioni

;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per

le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle

evidenze scientifiche

;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:

dell'autorizzazione

sono inserite le seguenti: «di spesa» e le parole: «come rifinanziata» sono sostituite dalle seguenti: «come

integrata, da ultimo,

;

alla rubrica, dopo le parole: «persone con disabilita'» sono

inserite le seguenti: «e patologie croniche».

All'articolo 5:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente

del Repubblica

sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»; al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 76 del» sono inserite le seguenti: «testo

unico di cui al»;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «degli articoli 5 e

6 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e sono soppresse le parole: «, previa comunicazione al comune di provenienza,»; al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizioni anagrafiche» sono inserite le...

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